Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 14 agosto 2010 alle ore 09:58.
Rinvio scongiurato per la stretta sui certificati medici di rilascio e rinnovo patente, operatività solo parziale per le nuove norme sugli alcolici nei locali. Sono gli ultimi sviluppi della complessa entrata in vigore della riforma del Codice della strada (legge 120/10), scaglionata fra il 30 luglio (per le parti ritenute urgenti), ieri (per il corpo normativo principali) e i prossimi mesi o anni (per le misure che richiedono provvedimenti attuativi).
La novità più rilevante emersa ieri riguarda l'obbligo di presentarsi alla visita per il rilascio o il rinnovo della patente (effettuabile solo dai sanitari abilitati dall'articolo 119 del Codice, come quelli della Asl, delle Ferrovie dello stato, quelli militari eccetera) muniti del certificato di «un medico di fiducia» (dizione testuale della legge), che attesti se ci sono o no malattie incompatibili con la guida. La legge appare formulata in modo da introdurre quest'obbligo già da ieri (contrariamente al certificato di non-abuso di alcol o droga, previsto per giovani e conducenti professionali solo dopo l'emanazione di un decreto ministeriale attuativo), ma senza specificare esattamente né il contenuto del documento (noto come anamnestico) né chi possa essere considerato medico di fiducia.
Gli operatori, quindi, attendevano istruzioni. Che non sono arrivate, ma il ministero della Salute ha dichiarato al Sole-24 Ore che non è esclusa l'emanazione di una circolare la settimana prossima. In via informale, trapela l'orientamento a considerare validi i certificati non solo del medico di base, ma anche di altri sanitari cui l'interessato si rivolgerà. Dunque, pare non ci siano margini per scostarsi dal dettato letterale della legge.
Ciò apre la possibilità che vengano presentati certificati redatti da medici che conoscono poco la storia del paziente, ossia proprio l'eventualità che la nuova norma vuole evitare: col regime in vigore fino all'altro ieri, ci si poteva presentare direttamente dal medico abilitato, che poteva non accorgersi delle malattie non immediatamente evidenti, a scapito della sicurezza. Per questo, nella prima versione del Codice della strada (1993) era previsto che l'anamnestico dovesse essere rilasciato dal solo medico di famiglia; poi, dal '95, l'obbligo fu abolito per ragioni di semplificazione.