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Questo articolo è stato pubblicato il 17 agosto 2010 alle ore 08:00.
Il decreto legislativo n. 128/2010 (pubblicato sul supplemento ordinario 184 della «Gazzetta Ufficiale» 186) ha modificato in modo sostanziale la parte II del decreto legislativo 152/2006 (Codice ambientale) relativa alla Vas (valutazione ambientale strategica) e alla Via, la valutazione di impatto ambientale (si veda «Il Sole 24 Ore» del 13 agosto). Le principali novità in materia di Vas riguardano l'assoggettamento, le modalità di invio e il parere motivato.
La procedura
La Vas è una procedura consultiva tesa a garantire che, nella fase di elaborazione di quei piani o programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, le considerazioni su tali effetti entrino nel processo decisionale per promuovere uno sviluppo sostenibile.
Motore della Vas è la pubblica amministrazione, nell'ambito di iniziative proposte dalla Pa stessa o da soggetti privati. Alcuni piani e programmi sono obbligatoriamente sottoposti a Vas, altri invece sono sottoposti solo a una verifica preliminare di assoggettabilità (screening) per stabilire se possano avere impatti significativi sull'ambiente.
La valutazione ambientale strategica definisce anche il quadro di riferimento per le future valutazioni connesse ai progetti che attueranno il piano o il programma.
L'articolo 12, comma 6, del nuovo testo stabilisce che la Vas e la verifica di assoggettabilità a Vas per modifiche di piani e programmi, o ai loro strumenti attuativi già sottoposti positivamente a Vas o a verifica, si limitano ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati già considerati dagli «strumenti normativamente sovraordinati».
Lo screening
L'assoggettamento a Vas scatta solo se, dopo lo screening, l'autorità competente accerta che il piano o il programma o la modifica produca impatti significativi sull'ambiente. L'autorità competente, in sede di verifica, deve tener conto del «diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate» usando gli elementi del'allegato I, parte II, dereto legislativo 152/2006 relativi alle caratteristiche del piano o del programma; agli impatti sull'ambiente e alle aree che possono essere interessate.