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Norme e Tributi Approfondimenti

Doppio contributo per i soci di Srl

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Questo articolo è stato pubblicato il 19 agosto 2010 alle ore 08:01.


I soci amministratori di società a responsabilità limitata del settore commercio, che prestano anche attività lavorativa nell'azienda in modo prevalente, devono versare i contributi sia alla gestione dei commercianti sia alla gestione separata. Accogliendo la tesi sempre sostenuta dall'Inps, l'articolo 12, comma 11, del decreto legge 78/2010 (legge 122/2010) fornisce l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 208 della legge 662/1996 e sancisce la compatibilità della duplice iscrizione.
Secondo l'interpretazione legislativa le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle gestioni Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'articolo 1, comma 208 della legge 662/1996 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione separata (istituita dall'articolo 2, comma 26 della legge 335/1995). Ne consegue che il socio amministratore di una srl del settore commercio che presta anche attività lavorativ :
- deve essere iscritto solo alla gestione separata della legge 335/1995, per il compenso quale amministratore, se l'attività specificamente commerciale non è abituale e prevalente;
- deve essere iscritto sia alla gestione dei commercianti e a quella separata se l'attività commerciale prestata ha i caratteri dell'abitualità e prevalenza; ovviamente con l'applicazione del contributo all'una e all'altra gestione sulla base delle rispettive quote di reddito.
Per comprendere la portata dell'intervento interpretativo, che ha efficacia retroattiva, è opportuno ricordare che l'articolo 1, comma 203, della legge 662/1996 ha sostituito il primo comma dell'articolo 29 della legge 160/1975 e ha ridefinito i requisiti dei soggetti obbligati a iscriversi nella gestione previdenziale dei commercianti, introducendo l'obbligo anche per il socio di srl del commercio, che partecipa al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente. Secondo il comma 208, se esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, devono essere iscritti nell'assicurazione per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.

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Tags Correlati: Corte di Cassazione | Inps | Previdenza | Srl

 

Sull'obbligo di iscrizione a entrambe le gestioni erano intervenute le Sezioni unite di Cassazione (3240/2010) che afferma il principio secondo cui la regola dettata dal comma 208 si applica anche al socio di srl che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico. Secondo i giudici, in tal caso la scelta dell'iscrizione nella gestione separata o nella gestione degli esercenti attività commerciali «spetta all'Inps, secondo il carattere di prevalenza e la relativa contribuzione si commisura esclusivamente sulla base dei redditi percepiti dalla attività prevalente e con le regole vigenti nella gestione di competenza». Sembrava, pertanto, superata la tesi contraria dell'Istituto che ha sempre sostenuto non esservi alcuna incompatibilità fra l'iscrizione a una delle gestioni pensionistiche dei commercianti, o degli artigiani, o dei coltivatori diretti, e quella alla gestione separata del lavoro autonomo, stante la particolare natura di quest'ultima. La legge 334/1995, nell'istituire la gestione, ha inteso estendere la copertura assicurativa, non solo a chi ne era completamente privo, ma anche a chi ne fruiva in parte, in quanto svolgeva più attività di cui solo alcune previdenzialmente assicurate. Pertanto, sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata, fra gli altri, i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con o senza modalità a progetto.
Secondol'interpretazione fornita dal comma 11 dell'articolo 12 della legge 122/2010, diventa incontrovertibile che l'iscrizione nella Gestione separata può essere «complementare» a quella in essere nella gestione a cui il soggetto è iscritto in relazione all'altra attività lavorativa. Diventa, pertanto, quanto mai necessaria un'attenta analisi dei requisiti di «abitualità e prevalenza» che connotano l'obbligo assicurativo nella gestione dei commercianti.
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Le aliquote


Le aliquote dei commercianti
Le aliquote previdenziali per i commercianti relative all'anno 2010 sono ripartite come segue: i titolari di qualunque età, e i coadiuvanti o coadiutori di età superiore ai 21 anni, devono versare una percentuale del 20,09 sul reddito (più il 7,44% di maternità), per un contributo minimo di 2.887,14 euro
I coadiuvanti o i coadiutori di età non superiore ai 21 anni devono invece pagare contributi pari al 17,09% del reddito (più il 7,44 per la maternità) con contributi minimi pari a 2.457,12 euro
Contributi gestione separata
I pensionati o gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria concorrono con l'aliquota del 17 per cento
I non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria sono tenuti a un'aliquota del 26% (più lo 0,72 di malattia e maternità)

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