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Questo articolo è stato pubblicato il 19 agosto 2010 alle ore 08:01.
I soci amministratori di società a responsabilità limitata del settore commercio, che prestano anche attività lavorativa nell'azienda in modo prevalente, devono versare i contributi sia alla gestione dei commercianti sia alla gestione separata. Accogliendo la tesi sempre sostenuta dall'Inps, l'articolo 12, comma 11, del decreto legge 78/2010 (legge 122/2010) fornisce l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 208 della legge 662/1996 e sancisce la compatibilità della duplice iscrizione.
Secondo l'interpretazione legislativa le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle gestioni Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'articolo 1, comma 208 della legge 662/1996 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione separata (istituita dall'articolo 2, comma 26 della legge 335/1995). Ne consegue che il socio amministratore di una srl del settore commercio che presta anche attività lavorativ :
- deve essere iscritto solo alla gestione separata della legge 335/1995, per il compenso quale amministratore, se l'attività specificamente commerciale non è abituale e prevalente;
- deve essere iscritto sia alla gestione dei commercianti e a quella separata se l'attività commerciale prestata ha i caratteri dell'abitualità e prevalenza; ovviamente con l'applicazione del contributo all'una e all'altra gestione sulla base delle rispettive quote di reddito.
Per comprendere la portata dell'intervento interpretativo, che ha efficacia retroattiva, è opportuno ricordare che l'articolo 1, comma 203, della legge 662/1996 ha sostituito il primo comma dell'articolo 29 della legge 160/1975 e ha ridefinito i requisiti dei soggetti obbligati a iscriversi nella gestione previdenziale dei commercianti, introducendo l'obbligo anche per il socio di srl del commercio, che partecipa al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente. Secondo il comma 208, se esercitano contemporaneamente, in una o più imprese commerciali, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, devono essere iscritti nell'assicurazione per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.