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Norme e Tributi Approfondimenti

La nuova cartella non parla più per codici tributo

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Questo articolo è stato pubblicato il 21 agosto 2010 alle ore 08:00.


È praticamente tutto pronto per il debutto della nuova cartella di pagamento che interesserà i ruoli consegnati agli Agenti della riscossione dopo il 30 settembre 2010. Il debutto sarà dunque a ottobre. La nuova versione, per effetto delle modifiche introdotte dalla manovra d'estate, è destinata tuttavia a essere fortemente ridotta a partire dal luglio 2011. La nuova cartella, oltre a una rinnovata veste grafica, dovrebbe risultare, secondo gli intenti dell'agenzia delle Entrate e di Equitalia, di più facile comprensione (è il frutto anche del confronto con le associazioni dei consumatori). Di seguito le novità più rilevanti.

La struttura
È stato previsto un frontespizio più ricco e leggibile così da fornire già in apertura un quadro sintetico del debito del contribuente. Saranno riassunte in un prospetto le somme da versare, con un elenco degli enti creditori e delle modalità di pagamento. Verrà indicato il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella entro cui va saldato il debito. Saranno indicate (con rinvio per i dettagli alle pagine successive) le informazioni su dove e come pagare, la dilazione di pagamento, le conseguenze in caso di ritardo e/o mancato pagamento e la possibilità di proporre riesame e/o ricorso. Per agevolare il contribuente sarà segnalato se la cartella gli è consegnata in qualità di coobligato e non come debitore principale. Sparirà dalla prima pagina, per essere messa in calce all'ultima, la parte dedicata alla relata di notifica per l'ipotesi di notifica effettuata dal messo notificatore e non con raccomandata a/r.

La nuova seconda pagina presenterà istruzioni più complete. Sarà chiaro il dovuto e l'emittente. Andrà indicato in alto a destra il nome e l'indirizzo dell'ente che ha emesso il ruolo. Grafica nuova per la sezione "dettaglio degli importi dovuti", che descriverà, senza ricorso a codici, i motivi di ogni iscrizione a ruolo elencati nell'area dedicata agli addebiti. In quest'ultima, in corrispondenza di ciascun importo a ruolo, saranno evidenziati i compensi di riscossione dovuti rispettivamente entro e oltre le scadenze previste per il pagamento, consentendo così al contribuente di avere immediata consapevolezza dei diversi totali da pagare.

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Tags Correlati: Agenzia Entrate | Equitalia | Norme sulla giustizia

 

Le istruzioni spiegheranno nel dettaglio come e dove pagare. Nella sezione dedicata alle "Comunicazione dell'Agente delle Riscossione" saranno fornite le informazioni sulle possibilità di accedere alla rateazione di pagamento per le quali è stata prevista una sezione ("Dilazioni di pagamento") con tutte le indicazioni relative ai requisiti per accedere al beneficio della rateazione nonché alle conseguenze in caso di mancato pagamento delle rate concesse.

A conclusione di questa sezione comparirà l'informativa sul trattamento dei dati personali e verrà data evidenza al nuovo servizio creato da Equitalia, che consentirà al contribuente di conoscere la propria posizione debitoria aggiornata consultando l'estratto conto online.
La nuova cartella dedicherà più spazio alle avvertenze, differenziate di volta in volta in base alla natura delle somme iscritte a ruolo (ad esempio, crediti previdenziali e tributari da impugnare rispettivamente entro 40 o 60 giorni presso il giudice del lavoro e della previdenza o presso la Ctp). La nuova cartella si chiuderà con una nuova sezione denominata "Informazioni utili", nella quale saranno fornite spiegazioni – supportate da riferimenti normativi – su spese di notifica, compensi di riscossione, interessi, somme aggiuntive.

Impugnazione della cartella
Se il contribuente ritiene di non dover pagare quanto richiesto, deve impugnare la cartella.
Le modalità di impugnazione dipendono sostanzialmente dalle ragioni per le quali vengono richieste le somme (violazioni di tipo fiscale, previdenziale, codice della strada eccetera).
La giurisdizione cambia in base al credito vantato dall'ente impositore. Ci si rivolge al giudice tributario in presenza di debiti tributari. Per problemi previdenziali la giurisdizione è del tribunale del lavoro; per le sanzioni al codice della strada è del giudice ordinario.
Nei casi più frequenti di violazioni fiscali, il ricorso va presentato entro 60 giorni dalla notifica della cartella alla commissione provinciale tributaria. Va tenuto presente che se la cartella è stata preceduta da un avviso di accertamento, il ricorso può riguardare solo vizi propri della cartella e non anche problemi relativi all'accertamento svolto (l'accertamento andava infatti impugnato al momento della notifica).

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