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Questo articolo è stato pubblicato il 22 agosto 2010 alle ore 14:23.
Nel settore dei brevetti, e in generale della protezione dell'innovazione tecnologica, la revisione del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo 131/2010 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 192 del 18 agosto) si è mossa nella prospettiva di porre le basi di una crescita in un campo decisivo per la competitività delle nostre imprese.
La revisione si è così ispirata in larga misura alla più recente versione della Convenzione sul brevetto europeo, EPC 2000, per evitare, per quanto possibile, ogni discriminazione tra il trattamento dei brevetti nazionali e di quelli europei (si veda «Il Sole 24 Ore» di venerdì e di ieri). Particolarmente qualificanti, in questa prospettiva, appaiono l'inclusione nella nostra legge della nuova disposizione del protocollo interpretativo di EPC che precisa i limiti di applicazione della nozione di equivalenza, sulla quale la nostra giurisprudenza aveva manifestato pericolose incertezze, e la previsione della possibilità per il giudice di riformulare le rivendicazioni, naturalmente solo a istanza del titolare e purché le rivendicazioni riformulate si presentino «in una forma più ristretta che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata», e cioè sostanzialmente entro i limiti in cui EPC ammette il ricorso alla procedura di limitazione.
La centralità delle rivendicazioni nell'interpretazione del brevetto corrisponde infatti all'impostazione dell'Ufficio europeo dei brevetti, imperniata sul cosiddetto problem-solution approach, nel senso di obiettivare e ancorare alla realtà la valutazione dei requisiti per l'accesso alla protezione e di commisurare la protezione a quanto il richiedente ha effettivamente chiesto nella sua domanda.
Per i segreti industriali e commerciali, la riformulazione operata della norma è formalmente in linea con il TRIPs Agreement, superando le interpretazioni devianti (e in realtà manifestamente erronee anche in riferimento al testo vigente, proprio perché incompatibili con il TRIPs Agreement, che costituiva comunque un vincolo per l'interprete), che sembravano dare ad essi una tutela "assoluta", e non - come ora si è precisato - limitata alle ipotesi in cui l'acquisizione del segreto sia avvenuta mediante un'intrusione («in modo abusivo») nella sfera di riservatezza del legittimo detentore del segreto stesso.