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Norme e Tributi Approfondimenti

Sanzione solo per i segreti rubati

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Questo articolo è stato pubblicato il 22 agosto 2010 alle ore 14:23.


Nel settore dei brevetti, e in generale della protezione dell'innovazione tecnologica, la revisione del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo 131/2010 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 192 del 18 agosto) si è mossa nella prospettiva di porre le basi di una crescita in un campo decisivo per la competitività delle nostre imprese.
La revisione si è così ispirata in larga misura alla più recente versione della Convenzione sul brevetto europeo, EPC 2000, per evitare, per quanto possibile, ogni discriminazione tra il trattamento dei brevetti nazionali e di quelli europei (si veda «Il Sole 24 Ore» di venerdì e di ieri). Particolarmente qualificanti, in questa prospettiva, appaiono l'inclusione nella nostra legge della nuova disposizione del protocollo interpretativo di EPC che precisa i limiti di applicazione della nozione di equivalenza, sulla quale la nostra giurisprudenza aveva manifestato pericolose incertezze, e la previsione della possibilità per il giudice di riformulare le rivendicazioni, naturalmente solo a istanza del titolare e purché le rivendicazioni riformulate si presentino «in una forma più ristretta che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata», e cioè sostanzialmente entro i limiti in cui EPC ammette il ricorso alla procedura di limitazione.
La centralità delle rivendicazioni nell'interpretazione del brevetto corrisponde infatti all'impostazione dell'Ufficio europeo dei brevetti, imperniata sul cosiddetto problem-solution approach, nel senso di obiettivare e ancorare alla realtà la valutazione dei requisiti per l'accesso alla protezione e di commisurare la protezione a quanto il richiedente ha effettivamente chiesto nella sua domanda.
Per i segreti industriali e commerciali, la riformulazione operata della norma è formalmente in linea con il TRIPs Agreement, superando le interpretazioni devianti (e in realtà manifestamente erronee anche in riferimento al testo vigente, proprio perché incompatibili con il TRIPs Agreement, che costituiva comunque un vincolo per l'interprete), che sembravano dare ad essi una tutela "assoluta", e non - come ora si è precisato - limitata alle ipotesi in cui l'acquisizione del segreto sia avvenuta mediante un'intrusione («in modo abusivo») nella sfera di riservatezza del legittimo detentore del segreto stesso.

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Tags Correlati: EPC | Normativa sui marchi e brevetti | Università degli studi di Torino

 

Anche in materia di invenzioni biotecnologiche, l'incorporazione del Codice delle norme adottate frettolosamente nel 2006 con un decreto legge sotto la pressione di una procedura d'infrazione comunitaria ha rappresentato l'occasione non solo per eliminare duplicazioni di norme che potevano determinare incertezze interpretative, ma anche per rendere chiaro il carattere facoltativo della presentazione all'ufficio di dichiarazioni sulla provenienza del materiale biologico utilizzato per l'invenzione, che nessun altro Paese europeo richiede.
Un'occasione perduta (anche per il finanziamento della ricerca) ha invece rappresentato la scelta politica del governo di disattendere la delega, nella parte in cui essa imponeva di restituire alle università e alle altre istituzioni pubbliche di ricerca la titolarità delle invenzioni realizzate dai loro ricercatori. È però almeno rimasta la regola introdotta nel 2005 che consente alle università di disporre di queste invenzioni in caso di ricerche finanziate da terzi, per non scoraggiare le sinergie tra pubblico e privato particolarmente importanti in questo campo.
Sempre in materia di invenzioni dei dipendenti, certamente farà discutere la scelta - peraltro costituzionalmente doverosa - di equiparare brevettazione e sfruttamento dell'invenzione in regime di segreto ai fini del riconoscimento del diritto all'equo premio al dipendente-inventore. I criteri per la determinazione dell'equo premio sono stati peraltro chiariti e resi applicabili nel solco dell'insegnamento della migliore giurisprudenza.
E questo è in effetti il nucleo della riforma: il nuovo Codice si caratterizza per un approccio realistico al diritto dei brevetti, che unito alle novità processuali dirette a facilitare la protezione e a incoraggiare il ricorso a soluzioni transattive delle controversie, potrà consolidare i positivi risultati già raggiunti dalla nostra giurisprudenza più recente, convincendo anche le nostre imprese che la brevettazione paga.
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