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Questo articolo è stato pubblicato il 22 agosto 2010 alle ore 14:21.
Il decreto legislativo 128/2010 che entrerà in vigore il 26 agosto (supplemento ordinario 184 della «Gazzetta Ufficiale» 186) inserisce l'Aia (autorizzazione integrata ambientale) nel Codice ambientale, aggiungendo il titolo III-bis e abrogando il relativo Dlgs 59/2005. Il decreto introduce una procedura completamente nuova per l'ottenimento dell'Aia, che in pratica è lo strumento amministrativo attraverso cui si persegue la prevenzione integrata dell'inquinamento (Ippc). Il nuovo Codice mantiene la differenza tra impianti a rilevanza statale e regionale, ma prevede sanzioni più aspre rispetto a quelle previste dal Dlgs 59/2005 (si veda la tabella di fianco). Tutto continua a ruotare intorno alla figura del "gestore" la cui definizione, però, è assai più ampia (si veda la scheda a sinistra).
Caratteristiche
L'Aia è un'autorizzazione all'esercizio e sostituisce "a ogni effetto" le autorizzazioni di cui all'allegato IX alla parte II, Dlgs 152/2006 «secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali». Ogni singola Aia deve includere le modalità previste dal Dlgs 152/2006 per la protezione dell'ambiente e deve indicare le autorizzazioni sostituite. Una copia di ogni Aia va messa a disposizione del pubblico presso gli uffici individuati dall'autorità competente per il deposito della documentazione.
L'autorizzazione ha una durata di cinque anni (otto per gli impianti registrati Emas e sei se certificati Iso) e di dieci anni per gli impianti di allevamento intensivo di pollame o di suini con più di 40mila posti pollame; 2mila posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o 750 posti scrofe.
Criteri e procedure
Per la concessione dell'Aia, l'autorità competente deve tenere conto dei criteri indicati nell'allegato XI al nuovo decreto e delle varie linee guida ministeriali che sono state e saranno emanate. In tale processo, però, l'autorità competente deve ora considerare anche i documenti Bref (Bat Reference Documents), cioè i documenti di riferimento elaborati dall'ufficio istituito dalla Commissione Ue a Siviglia (articolo 29-bis, comma 1). Tali documenti sono liberamente disponibili sul sito http://eippcb.jrc.es/index.html.