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Norme e Tributi Approfondimenti

La casa dribbla i rischi delle donazioni

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Questo articolo è stato pubblicato il 23 agosto 2010 alle ore 08:05.

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani
Emanuele Lucchini Guastalla
Se i genitori pagano il prezzo dell'immobile acquistato dal figlio (con ciò realizzando una cosiddetta donazione indiretta), il figlio può tranquillamente vendere l'immobile senza che l'acquirente, e pure ogni suo successivo avente causa (ad esempio la banca che riceve ipoteca a garanzia del finanziamento erogato per permettere l'acquisto), possano temere di avere fastidi da eventuali liti ereditarie che insorgano tra i familiari del donante. È questa la rilevante conseguenza della recente sentenza della Cassazione n. 11496 del 12 maggio 2010, priva di precedenti.
Una sentenza di non facile lettura, non solo perché emanata in un contenzioso fallimentare, e non ereditario, ma anche perché propria di una materia intrisa di tecnicismi giuridici di complicata comprensione anche per gli addetti ai lavori.
Si tratta comunque di un ulteriore passo in avanti per rendere sicura la circolazione dei beni immobili che siano stati oggetto di donazione: un primo passaggio (si veda l'articolo qui a destra) era stato compiuto con la modifica dell'articolo 563 del Codice civile (operata dal Dl 35/2005 convertito in legge 80/2005) e cioè con l'introduzione della norma per la quale, decorsi 20 anni dalla donazione e qualora nessuno abbia proposto opposizione, il bene donato circola liberamente, senza poter essere oggetto di pretese ereditarie.
Per comprendere bene la questione in esame occorre comunque fare un passo indietro e ricordare che, alla morte di una persona, i suoi stretti congiunti (di regola, coniuge e figli, i cosiddetti legittimari), hanno diritto a conseguire la quota di legittima, e cioè una quota del l'attivo ereditario, da calcolare (articolo 563 del Codice civile) su una massa composta dalla somma del valore dei beni che il defunto ha lasciato alla propria morte e del valore dei beni di cui il defunto ha disposto con donazione durante la propria vita.
Nel concetto di donazione, rientrano (articolo 809 del Codice civile) sia le donazioni formali, stipulate con atto notarile, sia le donazioni indirette, vale a dire tutti quei casi (che si verificano più che altro nell'ambito familiare) di arricchimento del donatario che il donante provochi senza stipulare una donazione formale: ad esempio, il pagamento da parte del genitore del prezzo dovuto dal figlio per un dato acquisto, il pagamento del debito contratto dal figlio, la rinuncia a un credito verso il figlio, la vendita di un bene a un figlio con corrispettivo irrisorio, eccetera.

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Ora, non si pongono problemi se i legittimari riescono a conseguire la legittima sui beni di cui il defunto è proprietario al momento delle sua morte; ma se il patrimonio del defunto è insufficiente (si pensi per semplicità a un defunto che abbia donato tutto il suo patrimonio durante la sua vita e che sia nullatenente all'atto della sua morte), il legittimario può pretendere di conseguire la legittima rivolgendosi, con la cosiddetta «azione di riduzione» a coloro che abbiamo beneficiato delle donazioni del defunto, le quali, appunto, vengono ridotte nella misura in cui occorre per soddisfare le pretese dei legittimari (articolo 555 del Codice civile).
Può però accadere che nemmeno i donatari siano capienti, ad esempio per aver a loro volta venduto i beni ricevuti in donazione e aver dissipato il denaro eventualmente ricevuto in cambio di dette alienazioni.
In questo caso, la legge consente ai legittimari di esperire un'altra azione, detta «azione di restituzione» (articolo 563 del Codice civile), con la quale il legittimario può pretendere la restituzione del bene che fu oggetto di donazione dall'attuale proprietario (che lo abbia comprato dal donatario o da un avente causa del donatario), e ciò anche nel caso in cui costui sia in perfetta buona fede e quindi non sapesse nulla sul punto che il bene sia stato oggetto in passato di donazione e che essa sarebbe stata lesiva della legittima.
Come detto, l'articolo 809 del Codice civile equipara, ai fini della tutela dei legittimari, le donazioni formali a quelle indirette; e quindi solleva il dubbio, mai risolto prima di questa sentenza di Cassazione, se l'attuale proprietario di un bene oggetto di donazione indiretta possa temere di vedersi coinvolto in una lite ereditaria che sorga nell'ambito della famiglia del donante.
Con la sua decisione, dunque, la Cassazione offre un fondamentale punto di riferimento nella complessa materia della circolazione dei beni oggetto di donazione, decidendo che oggetto di azione di restituzione può essere un immobile solo se è quest'ultimo il bene effettivamente donato. Nel caso in cui, invece, la donazione consista nel pagamento di un prezzo dovuto da altri, il legittimario deve rivolgere le sue ragioni esclusivamente verso il donatario, senza pretendere di coinvolgere chi abbia acquistato in seguito l'immobile.
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La sentenza


Il 24 luglio scorso è stato pubblicato il commento alla sentenza della Cassazione n. 11496 del 12 maggio 2010, secondo la quale l'immobile oggetto di donazione "indiretta", se è stato venduto dal donatario, non può essere chiesto in restituzione dal legittimario del donante che lamenta la violazione della legittima. La decisione è la prima che accoglie quanto sostenuto da tempo dalla dottrina più autorevole.
Le regole del codice civile
Le azioni a tutela degli eredi
1
L'azione di riduzione è l'azione che può essere promossa in giudizio dal legittimario che reclami di non avere ricevuto in tutto o in parte la quota di eredità (la legittima) a lui spettante. L'azione non si può attivare durante la vita del donante, poiché solo alla sua morte la quota di legittima può essere quantificata. Per dare il via all'azione c'è tempo fino a 10 anni dopo la morte del donante in quanto a essa si applica l'ordinario termine decennale di prescrizione. Effetto dell'azione di riduzione è che le disposizioni testamentarie o le donazioni lesive della legittima vengono appunto "ridotte" nella misura in cui occorre per soddisfare le pretese del legittimario

2
L'azione di restituzione può essere promossa in giudizio dal legittimario per recuperare i beni che siano stati donati e poi ceduti dal donatario. Il presupposto di questa azione è che il legittimario abbia vittoriosamente esperito l'azione di riduzione (e quindi abbia avuto riconosciuta la legittimità delle sue ragioni) e che poi, aggredito il patrimonio del legittimario, non abbia trovato sufficienti sostanze per soddisfare le sue pretese. In questo caso la legge gli consente di dirigere le proprie pretese verso l'attuale proprietario del bene donato per pretenderne appunto la "restituzione". Questi peraltro si può liberare con un versamento di denaro.
Il calcolo della legittima
Il defunto lascia
il coniuge e tre figli.
Non c'è testamento.
Si ipotizza in 150 il valore
del patrimonio lasciato
alla sua morte («relictum»)
e in 120 il valore
dei beni dal medesimo
donati (in ipotesi,
a uno solo dei tre figli).
Per il calcolo
della legittima occorre:
a) formare la cosiddetta «massa fittizia»
(150 + 120 = 270);
b) stabilire quanto
di essa è riservato
a ciascuno dei «legittimari» (nel nostro caso:
3/12 alla moglie, 6/12 ai figli,
da suddividere in parti
uguali e cioè in 2/12 per
ciascun figlio; i restanti
3/12 costituiscono la quota disponibile);
c) verificare se ciascuno degli interessati ha ricevuto quanto gli spetta e, in caso negativo, mettere in campo gli
opportuni rimedi.
Nel nostro esempio,
spettano i seguenti valori:
- alla moglie, 67,5
(ma nell'eredità ella ne trova
solo 50, cioè i 3/9 di 150 ,
vale a dire la quota a
essa dovuta sul patrimonio relitto in assenza di testamento), cosicché ella
è in credito di 17,5;
- a ciascun figlio 45
(ma in eredità ce ne sono
solo 33,33 per ciascuno
e cioè i 2/9 di 150 vale
a dire la quota a ciascuno di essi dovuta sul patrimonio relitto in assenza di testamento);
- mentre la "disponibile"
è di (270 – 67,5 – 45 – 45
– 45 =) 67,5.
C'è però un figlio che ha ricevuto una donazione
di 120 (si ipotizza che
non si tratti di una
donazione da imputare
alla legittima ma da soddisfare sulla quota disponibile): ebbene, gli altri legittimari possono chiedere a costui
di «ridurre» (di qui
il termine «azione di riduzione») la propria donazione di quel tanto
che occorre perché le quote degli altri legittimari
siano del valore loro
spettante.
Pertanto:
a) il figlio donatario
consegue tutta la disponibile (67,5) e la sua legittima (45), entrambe a valere
sulla donazione
ricevuta di 120 (67,5 + 45 = 112,5 – 120 = –7,5);
in altri termini, questo
figlio non partecipa alla divisione di quanto lasciato
dal padre, in quanto subisce una riduzione della propria attribuzione ereditaria
per aver ricevuto
la donazione;
b) la moglie e i due figli
non donatari prelevano
quanto loro dovuto
(67,5 la moglie,
45 ciascun figlio = 157,5)
in parte dal relictum
(per 150) e in parte dalla riduzione della donazione (appunto per 7,5).

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