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Questo articolo è stato pubblicato il 23 agosto 2010 alle ore 08:01.
Il socio accomandante non è soggetto a fallimento anche se effettua indebiti prelievi di denaro dalle casse sociali. È, infatti, un comportamento illecito ma non può essere considerato un'ingerenza nella gestione della società "punibile" con la responsabilità illimitata. A precisarlo la sezione I civile della Cassazione nella sentenza 13468/2010 che ha chiarito limiti e portata dell'articolo 2320 del Codice civile.
La sentenza è stata originata dalla dichiarazione di fallimento pronunciata nei confronti di una donna, socia accomandante di una società fallita, di cui il marito era accomandatario. Secondo i giudici di merito, la donna aveva violato l'articolo 2320 del Codice civile ingerendosi nell'amministrazione della società cui aveva sistematicamente prestato garanzie e sostegno finanziario, anche con la sua impresa individuale, effettuando peraltro prelievi di denaro dalle casse sociali tramite un fondo prelevamento soci.
L'opposizione al fallimento presentata dalla donna è stata respinta dal tribunale e accolta in Corte d'appello. Secondo i giudici di secondo grado i fatti posti a fondamento erano certamente indicativi di una partecipazione della donna alla società ma non valevano a giustificare la dichiarazione di decadenza dal beneficio della limitazione della responsabilità propria del socio accomandante, perché non erano manifestazione di un'attività di gestione degli affari sociali.
Né questa sua attività poteva essere valutata come indicativa dell'esistenza di una società irregolare tra lei e il marito che ne avrebbe giustificato comunque il fallimento. Infatti, hanno spiegato i giudici di merito, la legge preclude la possibilità di dichiarare il fallimento per presupposti diversi da quelli contestati preventivamente al debitore.
Contro questa decisione il fallimento ha presentato ricorso in Cassazione. Le tesi prospettate dal ricorrente non hanno però convinto la Suprema corte secondo la quale l'esistenza del rapporto sociale, anche ai fini della dichiarazione di fallimento, può risultare da indici rivelatori quali le fideiussioni e i finanziamenti in favore dell'imprenditore in difficoltà.Tuttavia, nel caso in esame non è in discussione la qualità di socia della signora, ma il suo presunto ruolo di amministrazione e gestione della società fallita.