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Questo articolo è stato pubblicato il 23 agosto 2010 alle ore 08:01.
Dal 1° gennaio 2011, i comuni rischiano di trovarsi senza strumenti di riscossione coattiva, in mancanza della gara per l'affidamento dell'accertamento e riscossione delle entrate prevista dal l'articolo 3, comma 25-bis, della legge 248/2005. L'articolo 1, commi 6-quater e 6-quinquies, del Dl 40/2010 ha infatti abolito l'obbligo per gli agenti della riscossione di accettare i ruoli coattivi degli enti locali anche in assenza di convenzione, prevedendo che, dal 2011, Equitalia e le sue partecipate potranno riscuotere le entrate degli enti locali solo a seguito di gara, sia per la riscossione spontanea, sia per quella coattiva. Per la sola riscossione ordinaria i comuni potranno regolamentare la riscossione diretta sul proprio conto di tesoreria (che esclude la necessità di effettuare una gara d'appalto).
Per tutto il 2010 Equitalia sarà infatti tenuta ad accettare i ruoli coattivi degli enti locali che provvedono direttamente alla riscossione ordinaria, in forza del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 3 del Dlgs 112/1999 (salva l'applicabilità della maggiorazione del 25% dell'aggio), ma dal 2011 tale attività potrà essere delegata a terzi soltanto a fronte di un affidamento con procedura pubblica.
Ne consegue che, in assenza della gara, i comuni non potranno esternalizzare la riscossione coattiva e saranno costretti a procedere in proprio a una attività che – se fino all'emissione dell'ingiunzione di cui al Rd 639/1910 potrebbe anche essere effettuata dal comune – risulterebbe invece improponibile per la parte di esecuzione forzata in caso di mancato pagamento, in quanto la maggior parte dei comuni non ha gli strumenti e le competenze per svolgere un'attività sinora svolta in forma monopolistica da Equitalia.
Sotto questo profilo, se l'apertura a un sistema di mercato rappresenta un elemento di vantaggio per i comuni, risulta tuttavia evidente che l'impossibilità di rivolgersi a Equitalia in assenza di una procedura a evidenza pubblica, anche per il solo svolgimento dell'attività di recupero coattivo, rischia di rappresentare un grosso handicap per i comuni. Lo svolgimento della gara per esternalizzare la riscossione coattiva è reso ancora più problematico dal fatto che Equitalia e gli altri soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del Dlgs 446/1997 non sono stati equiparati nello svolgimento dell'attività di riscossione delle entrate locali, in particolare per quanto riguarda gli strumenti utilizzabili.