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Questo articolo è stato pubblicato il 24 agosto 2010 alle ore 08:00.
Unico 2010 fa i conti con la competenza fiscale dei costi. Prima di trasmettere la dichiarazione, è opportuno un ultimo controllo sulla corretta imputazione temporale degli oneri anche alla luce dei chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate con la recente circolare 23/E/2010 che ha autorizzato una deduzione retroattiva in caso di accertamento definitivo di un costo imputato nell'esercizio non di competenza. In presenza di errori, parte lo slalom tra ravvedimento, dichiarazione integrativa a favore o istanza di rimborso.
Competenza fiscale
La deduzione dei costi dal reddito di impresa è, tra l'altro, condizionata al rispetto del principio di competenza temporale, le cui regole sono contenute nell'articolo 109 del Tuir (si veda la scheda sulla sinistra). Queste regole superano anche quelle civilistiche: se cioè un costo è di competenza secondo i principi contabili, ma non possiede i requisiti previsti dal Tuir, esso non sarà comunque deducibile fino a quando questi requisiti non si saranno verificati.
Per chi adotta gli Ias nel bilancio d'esercizio, invece, l'articolo 83 del Tuir sancisce la prevalenza delle regole contabili di imputazione temporale su quelle fiscali.
Con la circolare 23/E del 4 maggio 2010, le Entrate hanno confermato che l'accertamento in rettifica del reddito a seguito della iscrizione di costi non di competenza comporta, oltre alla liquidazione della maggiore imposta, anche l'irrogazione delle sanzioni per infedele dichiarazione.
È dunque necessario, prima dell'invio della dichiarazione, verificare che il bilancio 2009, su cui si basa il modello Unico 2010 in scadenza il prossimo 30 settembre, non sia influenzato da oneri indeducibili per difetto di competenza (sopravvenienze passive).
Correzione di errori
Qualora si riscontrino errori nell'imputazione temporale dei costi, il comportamento da adottare dovrà tenere in considerazione i principi affermati dall'Agenzia nella circolare 23/E. Le Entrate, riferendosi al caso di accertamenti per il recupero di costi fuori competenza, ha infatti chiarito che è possibile, quando l'accertamento diviene definitivo, operare la deduzione "retroattiva", cioè con riferimento all'esercizio in cui il costo andava imputato temporalmente. Ciò può avvenire o mediante una dichiarazione integrativa a favore (che però deve essere inviata tassativamente entro il termine del modello Unico dell'esercizio successivo), oppure attraverso una istanza di rimborso delle maggiori imposte versate per il periodo di imposta nel quale non è stata operata la deduzione dell'onere. Istanza per la quale è stabilito un termine di 48 mesi che, così ha concesso la circolare, decorre dal momento in cui l'accertamento è divenuto definitivo.