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Questo articolo è stato pubblicato il 24 agosto 2010 alle ore 13:54.
L'alleggerimento delle sanzioni per ebbrezza lieve sembra andato oltre le intenzioni del legislatore. Alla più volte annunciata depenalizzazione si aggiunge l'esenzione dalla maximulta prevista quando l'infrazione viene commessa di notte. Una conseguenza cui finora nessuna fonte istituzionale ha fatto cenno durante l'iter della riforma, ma che appare inevitabile rileggendo l'articolo 186 del Codice della strada, nella versione modificata dalla nuova legge (la 120/10).
Per comprendere la questione, occorre risalire a un anno fa, quando il pacchetto sicurezza (legge 94/09) riformulò, rendendoli applicabili, i rincari degli importi da pagare per chi commette alcune infrazioni di notte, introdotti difettosamente due anni prima dal decreto Bianchi (Dl 117/07). In pratica, si stabilì l'aumento di un terzo quando dalle 22 alle 7 viene violata una tra le regole più "sensibili" ai fini della sicurezza. Tra queste, oltre a quelle su velocità, precedenza, distanza di sicurezza, semafori, segnaletica in genere, cambi di direzione o corsia, manovre, tempi di guida per mezzi pesanti e infrazioni autostradali gravi, c'erano pure ebbrezza e stupefacenti.
Formalmente, la presenza di alcol e droga ha complicato il pacchetto: a differenza degli altri illeciti in questione, questi sono reati e non violazioni amministrative. Si è quindi scelto di trattare l'aggravio notturno per tutte le fattispecie di natura amministrativa nell'articolo 195 del Codice, introducendo il comma 2-bis, che elencava tutti i casi in cui il rincaro scattava, tranne alcol e droga. Di questi ultimi si occupava invece il comma 2-sexies dell'articolo 186.
Questo comma dice che di notte «l'ammenda» va aumentata da un terzo alla metà (decide il giudice). L'uso del termine «ammenda» indica chiaramente che l'aggravio previsto dall'articolo 186 è applicabile solo a reati (quelle che sono comunemente chiamate «multe», nel caso della maggior parte delle violazioni stradali sono in realtà sanzioni amministrative). Ora che la riforma ha depenalizzato la guida in stato di ebbrezza lieve (tasso alcolemico compreso tra 0,51 e 0,8 grammi/litro), a questa fattispecie il comma 2-sexies non è più applicabile e il rincaro notturno salta. Né lo si può recuperare nell'ambito dell'articolo 195, che tra le violazioni amministrative soggette al rincaro non menziona la guida in stato di ebbrezza.