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Questo articolo è stato pubblicato il 27 agosto 2010 alle ore 08:00.
I compensi corrisposti agli amministratori di società di capitali per la Corte di cassazione non costituiscono un costo deducibile. È quanto emerge dall'ordinanza n. 18702 della Sezione tributaria depositata il 13 agosto 2010. Dalla motivazione del provvedimento emerge che è stato applicato l'articolo 62 del Dpr 917/1986, che disciplinava, fino al 1° gennaio 2004, le spese per prestazioni di lavoro nell'ambito della determinazione del reddito di impresa. Questa norma prevedeva la non deducibilità di somme a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore individuale, mentre al comma 3 prevedeva la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società di persone aventi natura commerciale.
In sintesi secondo la Cassazione il regime di deducibilità di cui al citato articolo 62 non è applicabile agli amministratori delle società di capitali essendo la loro prestazione assimilabile più a quella dell'imprenditore che a quella degli amministratori di società di persone. Per i giudici la posizione dell'amministratore delle società di capitali è equiparabile «sotto il profilo giuridico, a quella dell'imprenditore, non essendo individuabile, in relazione alla sua attività gestoria, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della società, e non ricorrendo quindi l'assoggettamento all'altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della subordinazione».
La decisione, che desta forti perplessità, si presta a più di una riflessione. Innanzitutto sembra che la Suprema corte non abbia considerato che esisteva un'altra norma (articolo 95 del Tuir) la quale estendeva la disciplina delle società di persone anche alle società di capitali. Mal si comprende, quindi, come si sia potuta giungere (peraltro con un'ordinanza adottata in camera di consiglio, nonostante la richiesta di pubblica udienza del Pm) all'indeducibilità di tali compensi stante il chiaro e preciso disposto normativo.
È evidente che la pronuncia contrasta sia con il sistema normativo precedente al 1° gennaio 2004 (costituito dal combinato disposto degli articoli 62 e 95 del Tuir, che prevedevano espressamente la deducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori di società, senza alcun eccezione), sia con quello successivo (costituito dall'articolo 95 del Tuir, nella nuova formulazione, che al comma 5 ripete il principio della generale deducibilità – per cassa – dei compensi in questione).