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Norme e Tributi Approfondimenti

Indeducibile il costo del manager

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Questo articolo è stato pubblicato il 27 agosto 2010 alle ore 08:00.


I compensi corrisposti agli amministratori di società di capitali per la Corte di cassazione non costituiscono un costo deducibile. È quanto emerge dall'ordinanza n. 18702 della Sezione tributaria depositata il 13 agosto 2010. Dalla motivazione del provvedimento emerge che è stato applicato l'articolo 62 del Dpr 917/1986, che disciplinava, fino al 1° gennaio 2004, le spese per prestazioni di lavoro nell'ambito della determinazione del reddito di impresa. Questa norma prevedeva la non deducibilità di somme a titolo di compenso del lavoro prestato o dell'opera svolta dall'imprenditore individuale, mentre al comma 3 prevedeva la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società di persone aventi natura commerciale.
In sintesi secondo la Cassazione il regime di deducibilità di cui al citato articolo 62 non è applicabile agli amministratori delle società di capitali essendo la loro prestazione assimilabile più a quella dell'imprenditore che a quella degli amministratori di società di persone. Per i giudici la posizione dell'amministratore delle società di capitali è equiparabile «sotto il profilo giuridico, a quella dell'imprenditore, non essendo individuabile, in relazione alla sua attività gestoria, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della società, e non ricorrendo quindi l'assoggettamento all'altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della subordinazione».
La decisione, che desta forti perplessità, si presta a più di una riflessione. Innanzitutto sembra che la Suprema corte non abbia considerato che esisteva un'altra norma (articolo 95 del Tuir) la quale estendeva la disciplina delle società di persone anche alle società di capitali. Mal si comprende, quindi, come si sia potuta giungere (peraltro con un'ordinanza adottata in camera di consiglio, nonostante la richiesta di pubblica udienza del Pm) all'indeducibilità di tali compensi stante il chiaro e preciso disposto normativo.
È evidente che la pronuncia contrasta sia con il sistema normativo precedente al 1° gennaio 2004 (costituito dal combinato disposto degli articoli 62 e 95 del Tuir, che prevedevano espressamente la deducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori di società, senza alcun eccezione), sia con quello successivo (costituito dall'articolo 95 del Tuir, nella nuova formulazione, che al comma 5 ripete il principio della generale deducibilità – per cassa – dei compensi in questione).

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Occorre poi osservare che pur volendo giungere alle conclusioni dell'ordinanza (dimenticando quindi il dato normativo), i compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti, con la conseguenza che gli amministratori (che hanno pure subito una ritenuta dalla società) avrebbero potuto chiedere a rimborso le imposte pagate sulle somme in questione.
Quanto all'assimilazione delle prestazioni degli amministratori delle società di capitali a quelle dell'imprenditore, va ricordato che in diritto commerciale si è sempre pacificamente ritenuto che l'attività gestoria di una società (spesso affidata a persone non socie, chiamate a svolgere l'attività di amministrazione per le loro professionalità) debba essere retribuita con somme (o con forme di partecipazioni agli utili) che chiaramente costituiscono un costo per la società. E se c'é un costo (sicuramente inerente in quanto sorto per consentire la gestione della società) automaticamente c'è una generale deducibilità del costo, essendo impensabile il contrario. Nel caso delle società di capitali, peraltro, la distinzione tra i soci, da una parte, e l'amministrazione, dall'altra, presenta profili maggiori, e ancora più evidenti, rispetto alla situazione delle società di persone.
Peraltro nelle istruzioni alle dichiarazioni delle società di capitali, l'Amministrazione ha sempre riconosciuto, nei vari anni, la deducibilità dei compensi in questione, tanto che l'ufficio sosteneva l'indeducibilità solo per il fatto che le somme erano state erogate in periodi di imposta differenti da quelli in cui la deduzione era stata operata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
La pronuncia

- Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, Ordinanza 23 agosto 2010, n. 18702

Si controverte esclusivamente
in ordine alla deducibilità del compensi agli amministratori
di società di capitali. Il giudice tributario – accogliendo la tesi della società – ha affermato che detti compensi sono deducibili nell'anno, pur successivo a quello di erogazione, in cui sia intervenuta la delibera ex articolo 2389, Codice civile mentre l'Agenzia, in base al disposto dell'articolo 62 del Dpr n. 917 del 1986, sostiene che essi non siano nella specie deducibili.
Il mezzo è manifestamente fondato, pur se per motivi non coincidenti con quelli sviluppati dalla ricorrente.
Questa Corte ha affermato che l'articolo 62 del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, il quale esclude l'ammissibilità di deduzioni a titolo di compenso per il lavoro prestato o l'opera svolta dall'imprenditore, limitando la deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro a quelle sostenute per lavoro dipendente e per compensi spettanti agli amministratori di società di persone, non consente di dedurre dall'imponibile il compenso per il lavoro prestato e l'opera svolta dall'amministratore di società di capitali: la posizione di quest'ultimo è infatti equiparabile, sotto il profilo giuridico, a quella dell'imprenditore, non essendo individuabile, in relazione alla sua attività gestoria, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della società,
e non ricorrendo quindi l'assoggettamento all'altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della subordinazione (Cassazione 24188/06).
La sentenza impugnata,
nella parte in cui ha riconosciuto la deducibilità del relativo costo, è dunque ispirata ad un erroneo principio di diritto, non perché i compensi degli amministratori di società di capitali siano deducibili nel solo anno in cui sono corrisposti, ma perché non sono affatto deducibili.

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