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Norme e Tributi Diritto

Antiriciclaggio con nuovi indici-spia

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Questo articolo è stato pubblicato il 28 agosto 2010 alle ore 08:00.

Al via le nuove segnalazioni di operazioni sospette. La Banca d'Italia ha pubblicato ieri sul suo sito il provvedimento (delibera 616 del 24 agosto), in vigore da oggi, che testualmente contiene gli «indicatori di anomalia per gli intermediari», e che manda in soffitta lo storico "decalogo-ter" del 2001. Ventotto le ipotesi di anomalie, che possono sottendere fatti di riciclaggio, che a loro volta sono disaggregate in vari "sub-indici" i quali, a titolo di esempio, facilitano non poco la lettura e la comprensione degli operatori a cui sono destinati.

Questi sono, in particolare, tutti i soggetti agli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, così come già indicati dal decreto n. 231/2007. Sono esclusi i liberi professionisti, che hanno avuto già il loro provvedimento dedicato con decreto del ministro della Giustizia del 16 aprile 2010.

Su proposta della Uif, che ne ha studiato l'evoluzione legata ai comportamenti maggiormente in uso nella casistica delle segnalazioni pervenute in questi anni, alcuni indicatori risultano ripresi ed attualizzati, altri sono del tutto nuovi, come quelli sul finanziamento del terrorismo, fattispecie introdotta dal decreto 109/2007.

La Banca d'Italia, nella prima parte del provvedimento, fornisce una serie di precisazioni metodologiche che pare utile ricordare, anche se alcune di esse non sono nuove e riprendono impostazioni già presenti nel decalogo del 2001:
– i comportamenti descritti non sono esaustivi della casistica, ma solo esemplificativi; qui va ricordato che troppo spesso, nella prassi, si assiste alla considerazione esclusiva degli indicatori nella fase di valutazione di sospetti, pensando così di ottemperare perfettamente al dettato normativo;

– viene precisato che l'obbligo di segnalazione grava comunque su tutti, anche nel caso in cui un comportamento avrebbe potuto essere oggetto di comunicazione da parte di altri soggetti rispetto a quello che ne abbia evidenza;

– scompare il riferimento ai «generatori di indici di anomalia», più equivoco, e si introduce quello di «procedure di selezione automatica di anomalie», ribadendo la facoltatività della loro adozione (tranne che per le operazioni passanti per canali telefonici o telematici, ovvero, e questa è novità assoluta, sui conti di corrispondenza e quelli di passaggio);

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– si chiarisce, finalmente, che la segnalazione di operazione sospetta va effettuata anche se si è provveduto a denunciare il reato sottostante. Ad esempio, in caso di truffa su assegni, se vi erano anche elementi di sospetto su clienti, talune banche si limitavano alla denuncia penale della truffa, non ricorrendo alla segnalazione di operazione sospetta laddove ne risultassero i presupposti. Non si dovrà invece far luogo a segnalazione di violazioni alle norme sul contante e titoli al portatore, già soggette ad apposita comunicazione al Mef. Ma sempre che queste non siano parte di operazioni più ampie che si ritenga sottendano riciclaggio. Ad esempio, più assegni negoziati per importi superiori ai 5.000 euro e senza clausola di intrasferibilità verrebbero comunicati al Mef per la sanzione amministrativa; ma il comportamento reiterato, e consapevole dell'antigiuridicità, potrebbe indurre a pensare che questi titoli siano parte di uno "stock" da introdurre nel sistema anche pagando la relativa multa.

L'elenco degli indicatori inizia con quelli riferibili al comportamento della clientela (che invece chiudevano il precedente decalogo), e ciò probabilmente in conseguenza dell'enfasi data dalle norme in vigore sul titolare effettivo e sull'adeguata verifica. Seguono quelli su operazioni e rapporti come definiti in sede di accensione della relazione con il cliente, sui mezzi e le modalità di pagamento, sugli strumenti finanziari e polizze assicurative, sul finanziamento del terrorismo. Questi ultimi, quanto mai opportuni, data la difficoltà di distinguere le fattispecie operative a valle. Significativa è l'anomalia generata da invii di denaro da singoli soggetti a unici beneficiari (operatività tipica dei money transfer), oppure da operazioni non congrue da o verso organizzazioni no profit, come quelle di soggetti censiti o parenti di quelli censiti nelle liste terrorismo che, come la stessa Banca d'Italia scrive nella nota finale alla delibera, sono consultabili all'apposito link del suo sito.
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