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Norme e Tributi Approfondimenti

Rate senza anticipi sui debiti Inps

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Questo articolo è stato pubblicato il 28 agosto 2010 alle ore 08:00.


Si stringono i tempi per la riscossione dei crediti contributivi da parte dell'Inps. La direzione generale dell'istituto di previdenza ha infatti invitato le sedi territoriali a effettuare una ricognizione dei dati contenuti negli archivi dei crediti, relativi a tutte le gestioni. L'obiettivo è un'immediata iscrizione a ruolo. Sullo sfondo, quello che accadrà nel 2011, quando basterà il semplice avviso di addebito per avviare la procedura di riscossione. Chi ha debiti verso l'Inps, effettivi o comunque pretesi, deve considerare gli effetti delle nuove disposizioni previste dalla manovra (legge 122/2010; si veda «Il Sole 24 Ore» del 10 e 11 agosto) e attivare gli strumenti che consentono di evitarne gli effetti più dirompenti.
La rateazione
L'iscrizione a ruolo di una reale situazione debitoria, quanto mai comune dopo il lungo periodo di crisi che molte imprese hanno attraversato o stanno attraversando, può essere evitata chiedendone la rateazione. Nonostante l'Inps abbia cercato di renderla più agevole, questa procedura presenta aspetti di criticità. La rateazione non può, infatti, essere chiesta per un singolo debito ma occorre considerare l'intera posizione dell'assicurato. La domanda dovrà dunque avere a oggetto i crediti denunciati dal contribuente o accertati dall'istituto per i quali non risulti effettuato il versamento alle scadenze di legge. Dovrà riferirsi anche a quelli richiesti al contribuente con avviso bonario, alle somme in fase legale non oggetto di iscrizione a ruolo, nonché ai crediti affidati per il recupero agli agenti della riscossione per i quali non sia avvenuta la notifica della cartella di pagamento al contribuente.
A seguito della determinazione 106/2010 del commissario straordinario Inps non è più richiesto il versamento all'atto della domanda di 1/12 del debito e nella rateazione può essere inclusa la quota di contribuzione trattenuta ai dipendenti ma non versata dal datore di lavoro. Dal 3 agosto di quest'anno il richiedente può inserire nell'istanza anche l'importo delle ritenute previdenziali operate sulla retribuzione del lavoratore e non deve provvedere al versamento della rata provvisoria definita nella misura del dodicesimo dell'importo dei contributi o delle sole sanzioni da rateizzare, in attesa della sottoscrizione del piano di ammortamento definitivo. Se, invece, vi è già la cartella esattoriale, la rateazione non può più essere chiesta all'Inps ma è di esclusiva competenza dell'agente della riscossione che applica procedure diverse a seconda dell'importo del debito e della natura giuridica del richiedente. La rateazione inoltre può riguardare una singola cartella, anche in presenza di altri debiti. In ogni caso il mancato pagamento della prima, o di due successive rate, comporta la decadenza dal beneficio.

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Tags Correlati: Autorità giudiziaria | Comitato Esecutivo | Direzione Generale | Inps | Previdenza | Procura della Repubblica |

 

Procedura di autotutela
Sia per le richieste di contributi in fase amministrativa sia per quelli già iscritti a ruolo può capitare che le somme non siano dovute, per errori commessi dall'Istituto in fase di verifica e controllo, o perché già pagate. In questi casi la soluzione più rapida è l'attivazione della procedura di autotutela per la correzione dell'errore da parte dell'Istituto che, in presenza di una cartella già notificata, può consentirne la sospensione.
L'accertamento
L'avviso di pagamento inviato dall'Inps può essere contestato nel merito presentando ricorso con modalità che differiscono a seconda della natura delle somme richieste. Se la contestazione riguarda la natura del rapporto di lavoro, per esempio una collaborazione a progetto ricondotta in sede ispettiva a rapporto di lavoro subordinato, il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di notifica al comitato regionale per i rapporti di lavoro, che ha 90 giorni per decidere. La mancata risposta assume valenza di diniego. Quando, invece, la contestazione interessa aspetti specifici del rapporto di lavoro (inquadramento, contribuzione, prestazioni) la competenza è del Comitato esecutivo dell'Inps. Il ricorso va presentato entro 90 giorni, termine ordinatorio e non perentorio.
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Istruzioni per l'uso
L'AZIENDA CORRE AI RIPARI logo="/immagini/milano/photo/201/1/95//z_calcola.eps" XY="31 31" Croprect="0 0 31 31"
Le ritenute non versate
Dal 3 agosto 2010 il datore di lavoro può inserire nel debito da rateizzare anche l'importo delle ritenute previdenziali operate sulla retribuzione del lavoratore e non versate
Rimane l'obbligo, da parte dell'Inps, di provvedere alla denuncia all'autorità giudiziaria (procura della Repubblica) dell'ipotesi di reato
Punito con la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 1.032 euro il datore di lavoro che non versa le trattenute previdenziali
Verso l'ammortamento
Il piano di ammortamento del debito ancora in fase amministrativa è determinato sulla base delle partite a debito risultanti dal fascicolo elettronico presente negli archivi dell'Inps
All'atto della presentazione della domanda di rateazione il richiedente deve sottoscrivere l'estratto contributivo relativo ai crediti oggetto di dilazione, nel quale saranno specificate le partite debitorie e gli eventuali versamenti
L'estratto contributivo non sarà più suscettibile di modifica e sarà posto a base del piano di ammortamento, la cui sottoscrizione dovrà avvenire entro 10 giorni dalla delibera di accoglimento
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IL VOLUME
LA GUIDA PRATICA
Come intervenire
La procedura da seguire quando l'Inps segnala un debito

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