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Questo articolo è stato pubblicato il 28 agosto 2010 alle ore 08:00.
Si stringono i tempi per la riscossione dei crediti contributivi da parte dell'Inps. La direzione generale dell'istituto di previdenza ha infatti invitato le sedi territoriali a effettuare una ricognizione dei dati contenuti negli archivi dei crediti, relativi a tutte le gestioni. L'obiettivo è un'immediata iscrizione a ruolo. Sullo sfondo, quello che accadrà nel 2011, quando basterà il semplice avviso di addebito per avviare la procedura di riscossione. Chi ha debiti verso l'Inps, effettivi o comunque pretesi, deve considerare gli effetti delle nuove disposizioni previste dalla manovra (legge 122/2010; si veda «Il Sole 24 Ore» del 10 e 11 agosto) e attivare gli strumenti che consentono di evitarne gli effetti più dirompenti.
La rateazione
L'iscrizione a ruolo di una reale situazione debitoria, quanto mai comune dopo il lungo periodo di crisi che molte imprese hanno attraversato o stanno attraversando, può essere evitata chiedendone la rateazione. Nonostante l'Inps abbia cercato di renderla più agevole, questa procedura presenta aspetti di criticità. La rateazione non può, infatti, essere chiesta per un singolo debito ma occorre considerare l'intera posizione dell'assicurato. La domanda dovrà dunque avere a oggetto i crediti denunciati dal contribuente o accertati dall'istituto per i quali non risulti effettuato il versamento alle scadenze di legge. Dovrà riferirsi anche a quelli richiesti al contribuente con avviso bonario, alle somme in fase legale non oggetto di iscrizione a ruolo, nonché ai crediti affidati per il recupero agli agenti della riscossione per i quali non sia avvenuta la notifica della cartella di pagamento al contribuente.
A seguito della determinazione 106/2010 del commissario straordinario Inps non è più richiesto il versamento all'atto della domanda di 1/12 del debito e nella rateazione può essere inclusa la quota di contribuzione trattenuta ai dipendenti ma non versata dal datore di lavoro. Dal 3 agosto di quest'anno il richiedente può inserire nell'istanza anche l'importo delle ritenute previdenziali operate sulla retribuzione del lavoratore e non deve provvedere al versamento della rata provvisoria definita nella misura del dodicesimo dell'importo dei contributi o delle sole sanzioni da rateizzare, in attesa della sottoscrizione del piano di ammortamento definitivo. Se, invece, vi è già la cartella esattoriale, la rateazione non può più essere chiesta all'Inps ma è di esclusiva competenza dell'agente della riscossione che applica procedure diverse a seconda dell'importo del debito e della natura giuridica del richiedente. La rateazione inoltre può riguardare una singola cartella, anche in presenza di altri debiti. In ogni caso il mancato pagamento della prima, o di due successive rate, comporta la decadenza dal beneficio.