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Questo articolo è stato pubblicato il 29 agosto 2010 alle ore 08:00.
Dissidio latente. Il potere di controllo del datore di lavoro e gli interessi a esso sottesi - si pensi all'esatto adempimento della prestazione lavorativa o alla tutela del patrimonio aziendale - possono contrastare con i valori primari di libertà e dignità della persona, con il diritto alla tutela della sfera privata (articolo 13 della Costituzione), di cui è titolare il lavoratore. Gli articoli 2 e 3 della legge 300/70 (Statuto dei lavoratori) disciplinano la materia tentando di bilanciare gli interessi in gioco e stabilendo limiti ben precisi.
Lo Statuto regolamenta i controlli che risultano funzionali alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio aziendale. L'articolo 2 stabilisce che il datore di lavoro può utilizzare guardie giurate solo per ragioni di tutela del patrimonio aziendale, precisando che a queste non è consentito contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli attinenti alla tutela del patrimonio stesso. Il datore di lavoro non può adibire le guardie giurate al controllo dell'attività lavorativa. Non solo: l'accesso all'interno dei locali in cui essa si svolge è consentito solo in via eccezionale.
L'articolo 3 ha, invece, come finalità quella di regolamentare il controllo dell'attività lavorativa. In tal caso, la disposizione prevede due requisiti: i lavoratori devono sapere da chi e con quali modalità sono controllati e quindi a essi vanno comunicati in via preventiva i nominativi e le specifiche mansioni dei controllori; i soggetti addetti a svolgere l'attività di vigilanza non possono essere guardie giurate. Va osservato che il controllo è sul corretto adempimento da parte dei dipendenti delle direttive impartite dal datore per l'esecuzione del lavoro. Ne consegue che il personale di vigilanza ha un accesso illimitato nei locali in cui si svolge l'attività lavorativa.
Sul punto, tuttavia, la Cassazione ha più volte affermato che gli articoli 2 e 3 dello Statuto non hanno fatto venir meno il potere dell'imprenditore, a norma degli articoli 2086 e 2104 del Codice civile, di controllare, direttamente o mediante l'organizzazione gerarchica che a lui fa capo e che è conosciuta dai dipendenti, l'adempimento delle prestazioni cui costoro sono tenuti. Ciò indipendentemente dalle modalità con le quali sia stato compiuto il controllo, il quale, attesa la posizione particolare di colui che l'effettua, può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell'attuazione del rapporto di lavoro, né il divieto di cui all'articolo 4 della stessa legge, riferito esclusivamente all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza e non applicabile analogicamente.