Questo articolo è stato pubblicato il 30 agosto 2010 alle ore 08:01.
PAGINA A CURA DI
Alessandro Rota Porta
La formazione on the job sistema tutti i tasselli. A più di un anno dall'emanazione dei provvedimenti anticrisi del Dl 78/2009 (convertito dalla legge 102 del 3 agosto 2009) sono state, infatti, messe a punto le ultime regole per dare piena attuazione alle disposizioni finalizzate alla conservazione e alla valorizzazione delle risorse professionali durante i periodi di sospensione del l'attività lavorativa.
A diramare i chiarimenti sono stati l'Inail con la nota del 2 luglio, in merito al calcolo del premio assicurativo, e l'Inps, con il messaggio 20810 del 6 agosto, per quanto riguarda la contribuzione.
Le misure, sperimentali per l'anno 2009 e 2010, erano diventate applicabili con il decreto interministeriale Lavoro-Economia del 18 dicembre 2009: secondo le previsioni di legge i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito con conservazione del posto di lavoro (Cigo, Cigs, Cig in deroga, contratti di solidarietà), possono essere impiegati dall'impresa in progetti di formazione o riqualificazione professionale. Da questo meccanismo deriva un duplice vantaggio: l'azienda ha l'opportunità di utilizzare i periodi di fermo lavorativo coinvolgendo i dipendenti interessati in attività formative, che possono includere attività produttiva legata all'apprendimento; al lavoratore spetta un bonus, a carico del datore di lavoro, che copre il differenziale tra il sussidio e lo stipendio che sarebbe spettato in caso di normale attività produttiva.
Il requisito principale per poter accedere agli strumenti incentivanti è la sottoscrizione di uno specifico accordo sindacale, in sede di ministero del Lavoro ovvero presso le direzioni regionali o provinciali del lavoro territorialmente competenti, che contenga precise indicazioni circa il programma che l'impresa intende seguire. Ai medesimi enti coinvolti vanno poi rendicontati l'attività realizzata e i nominativi dei lavoratori interessati. Siccome non sono state indicate specifiche in merito, sembrerebbe che la qualifica di formatore possa essere ricoperta anche da personale dell'azienda e che non vi siano restrizioni in merito alle metodologie formative. Altra particolarità è che questi programmi possono essere rivolti anche a quei lavoratori sospesi a orario ridotto, potendo così alternare la formazione alla normale attività produttiva.
Le disposizioni di legge
Decreto legge 78/2009 convertito nella legge 102/2009;
decreto interministeriale Lavoro-Economia del 18 dicembre 2009
I recenti interventi Inps
Messaggio 20810 del 6 agosto 2010 (sostitutivo del messaggio 20232/2010) relativo all' istituzione della modulistica e chiarimenti sulla contribuzione
Le istruzioni Inail
Nota del 2 luglio 2010 relativa alla semplificazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro per la gestione dei progetti formativi e misure incentivanti;
nota 1597 del 18 febbraio 2010;
circolare 18/2010 Come applicare le regole DESTINATARI
Lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, per le seguenti causali:
sospesi in Cigo (legge 164/1975)
sospesi in Cigs (legge 223/1991)
in Cds (legge 863/1984)
sospesi in Cig in deroga
sospesi in disoccupazione ex articolo 19, comma 1,
Dl 185/2008 (legge 2/2009)
Per tutte le tipologie la procedura è attivabile anche in caso di sospensione solo parziale dell'attività
Punti critici: secondo la dizione del Dl. 78/2009, i datori
di lavoro per poter accedere a queste misure devono rivestire qualifica di impresa (esclusi professionisti e lavoratori autonomi). Non vi può, ad esempio, accedere uno studio professionale che abbia richiesto la Cig in deroga per alcuni dipendenti
PRESUPPOSTI
- Stipula di accordi sindacali, con indicazione dettagliata dei progetti formativi e delle modalità di svolgimento
- In sede di ministero del Lavoro oppure – su delega
del direttore generale – presso le Drl o le Dpl nelle quali
ha sede l'unità produttiva interessata dal progetto
di formazione
- Se per la sospensione di attività si è fatto ricorso alla Cig
in deroga, l'accordo va sottoscritto anche
dalla competente regione o provincia autonoma
che ha autorizzato il trattamento
- Rendicontazione al termine del programma con indicazione dei lavoratori (cognome, nome, codice fiscale,
e durata del progetto)
- I punti critici: non sono state fornite indicazioni
circa eventuali requisiti richiesti ai formatori né
sulle metodologie da seguire
IL PREMIO
- Differenza tra il trattamento di sostegno al reddito
(lordo) e la retribuzione originaria lorda, a carico
del datore di lavoro
- I punti critici: difficoltà nella determinazione del premio, ad esempio per la gestione dei ratei di retribuzione differita o nei casi di pagamento diretto del sussidio da parte dell'Inps
ASPETTI PREVIDENZIALI
- Comunicazione con apposita modulistica entro
30 giorni dalla stipula dell'accordo sindacale (da allegare);
per le comunicazioni inerenti gli accordi già in corso,
il termine è di 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio
n. 20810
- Contribuzioni minori (maternità, malattia, eccetera
esclusa la quota Fpld) a carico del datore di lavoro sull'incentivo retributivo erogato ai dipendenti
- Contribuzione figurativa ai fini pensionistici
riconosciuta ai lavoratori coinvolti (sulla parte
del sussidio)
- I punti critici: sarebbe opportuno, per evitare la generazione di note di rettifica, che l'Inps istituisse
una codifica ad hoc da esporre sulla denuncia Uniemens
ASPETTI ASSICURATIVI
Lavoratori sospesi a orario ridotto:
- nessun adempimento a carico dell'impresa che
continuerà a versare il premio sulla base del tasso normalmente applicato e sulle retribuzioni corrisposte
ai lavoratori coinvolti
Lavoratori sospesi a zero ore:
- pagamento del premio con applicazione del tasso
del 5 per mille relativo alla voce di tariffa 0611
della gestione artigianato;
- calcolo sulla retribuzione convenzionale giornaliera
pari al minimale di rendita (in relazione alle giornate
di presenza e indipendentemente dal numero delle ore giornaliere di formazione e addestramento, per un
massimo di 25 giorni mensili e 300 annuali): 46,33 euro fino al 30 giugno 2009 - 47,83 euro dal 1° luglio 2009;
- denuncia di variazione all'Inail (per consentire l'apertura della voce di tariffa 0611 o l'istituzione di una nuova pat in caso di azienda classificata in gestione diversa dall'artigianato)
- nell'ottica di semplificazione, l'Inail acquisirà i dati dei lavoratori interessati dagli uffici periferici del ministero del Lavoro cui il datore di lavoro è tenuto a rendicontare l'avvenuta formazione
- I punti critici: in assenza di specifiche, si ritiene che il termine di 30 giorni per effettuare la denuncia di variazione decorra dall'inizio delle attività formative