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Norme e Tributi Approfondimenti

Dalla cassa integrazione una spinta a riqualificarsi

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Questo articolo è stato pubblicato il 30 agosto 2010 alle ore 08:01.

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Alessandro Rota Porta
La formazione on the job sistema tutti i tasselli. A più di un anno dall'emanazione dei provvedimenti anticrisi del Dl 78/2009 (convertito dalla legge 102 del 3 agosto 2009) sono state, infatti, messe a punto le ultime regole per dare piena attuazione alle disposizioni finalizzate alla conservazione e alla valorizzazione delle risorse professionali durante i periodi di sospensione del l'attività lavorativa.
A diramare i chiarimenti sono stati l'Inail con la nota del 2 luglio, in merito al calcolo del premio assicurativo, e l'Inps, con il messaggio 20810 del 6 agosto, per quanto riguarda la contribuzione.
Le misure, sperimentali per l'anno 2009 e 2010, erano diventate applicabili con il decreto interministeriale Lavoro-Economia del 18 dicembre 2009: secondo le previsioni di legge i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito con conservazione del posto di lavoro (Cigo, Cigs, Cig in deroga, contratti di solidarietà), possono essere impiegati dall'impresa in progetti di formazione o riqualificazione professionale. Da questo meccanismo deriva un duplice vantaggio: l'azienda ha l'opportunità di utilizzare i periodi di fermo lavorativo coinvolgendo i dipendenti interessati in attività formative, che possono includere attività produttiva legata all'apprendimento; al lavoratore spetta un bonus, a carico del datore di lavoro, che copre il differenziale tra il sussidio e lo stipendio che sarebbe spettato in caso di normale attività produttiva.
Il requisito principale per poter accedere agli strumenti incentivanti è la sottoscrizione di uno specifico accordo sindacale, in sede di ministero del Lavoro ovvero presso le direzioni regionali o provinciali del lavoro territorialmente competenti, che contenga precise indicazioni circa il programma che l'impresa intende seguire. Ai medesimi enti coinvolti vanno poi rendicontati l'attività realizzata e i nominativi dei lavoratori interessati. Siccome non sono state indicate specifiche in merito, sembrerebbe che la qualifica di formatore possa essere ricoperta anche da personale dell'azienda e che non vi siano restrizioni in merito alle metodologie formative. Altra particolarità è che questi programmi possono essere rivolti anche a quei lavoratori sospesi a orario ridotto, potendo così alternare la formazione alla normale attività produttiva.

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Tags Correlati: Alessandro Rota | Cigo | Cigs | Inail | Inps | Salari e stipendi

 

La nota Inail del 2 luglio chiarisce le disposizioni già diffuse dalla nota 1597 del 18 febbraio scorso e dalla circolare 18/2010: nel caso in cui i lavoratori coinvolti in attività formative siano sospesi a orario ridotto, il datore di lavoro dovrà continuare ad applicare il tasso di premio in base alla voce di tariffa corrispondente alla lavorazione normalmente esercitata, calcolato sulla retribuzione erogata a carico del datore di lavoro. Per questa casistica non va effettuato alcun adempimento.
Viceversa, il premio assicurativo dei lavoratori sospesi a zero ore gode dei seguenti incentivi: applicazione del tasso relativo alla voce di tariffa 0611 (corsi di formazione professionale) della gestione artigianato (5 per mille) e ragguaglio dello stesso alla retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita, anziché al differenziale retributivo erogato dal datore di lavoro. Qui l'impresa è tenuta a effettuare la denuncia di variazione all'Inail con le consuete modalità. Pur non essendo esplicitamente indicato, si ritiene che trattandosi di agevolazioni, l'impresa debba essere in regola con la normativa Durc.
La nota introduce anche una semplificazione: mutando le disposizioni della circolare 18, elimina l'obbligo a carico dell'azienda di comunicare all'istituto i dati dei lavoratori coinvolti.
Da ultimo anche l'Inps, attraverso il messaggio del 6 agosto, ha fornito le istruzioni operative: le aziende interessate, entro 30 giorni dalla stipula dell'accordo, utilizzando la modulistica predisposta (modello codice SR89), devono comunicare i nominativi dei lavoratori interessati nei progetti formativi all'ufficio Inps che eroga i trattamenti di sostegno al reddito. Per questi ultimi, l'istituto provvede ad accreditare la contribuzione figurativa prevista per la tipologia di sostegno di cui è titolare il lavoratore. Poiché l'incentivo corrisposto dal datore di lavoro al lavoratore ha titolo retributivo, è stato chiarito che su detto importo sono dovute le sole contribuzioni minori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le norme


Le disposizioni di legge
Decreto legge 78/2009 convertito nella legge 102/2009;
decreto interministeriale Lavoro-Economia del 18 dicembre 2009
I recenti interventi Inps
Messaggio 20810 del 6 agosto 2010 (sostitutivo del messaggio 20232/2010) relativo all' istituzione della modulistica e chiarimenti sulla contribuzione
Le istruzioni Inail
Nota del 2 luglio 2010 relativa alla semplificazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro per la gestione dei progetti formativi e misure incentivanti;
nota 1597 del 18 febbraio 2010;
circolare 18/2010
Come applicare le regole
DESTINATARI
Lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, per le seguenti causali:
sospesi in Cigo (legge 164/1975)
sospesi in Cigs (legge 223/1991)
in Cds (legge 863/1984)
sospesi in Cig in deroga
sospesi in disoccupazione ex articolo 19, comma 1,
Dl 185/2008 (legge 2/2009)
Per tutte le tipologie la procedura è attivabile anche in caso di sospensione solo parziale dell'attività
Punti critici: secondo la dizione del Dl. 78/2009, i datori
di lavoro per poter accedere a queste misure devono rivestire qualifica di impresa (esclusi professionisti e lavoratori autonomi). Non vi può, ad esempio, accedere uno studio professionale che abbia richiesto la Cig in deroga per alcuni dipendenti

PRESUPPOSTI
- Stipula di accordi sindacali, con indicazione dettagliata dei progetti formativi e delle modalità di svolgimento
- In sede di ministero del Lavoro oppure – su delega
del direttore generale – presso le Drl o le Dpl nelle quali
ha sede l'unità produttiva interessata dal progetto
di formazione
- Se per la sospensione di attività si è fatto ricorso alla Cig
in deroga, l'accordo va sottoscritto anche
dalla competente regione o provincia autonoma
che ha autorizzato il trattamento
- Rendicontazione al termine del programma con indicazione dei lavoratori (cognome, nome, codice fiscale,
e durata del progetto)
- I punti critici: non sono state fornite indicazioni
circa eventuali requisiti richiesti ai formatori né
sulle metodologie da seguire

IL PREMIO
- Differenza tra il trattamento di sostegno al reddito
(lordo) e la retribuzione originaria lorda, a carico
del datore di lavoro
- I punti critici: difficoltà nella determinazione del premio, ad esempio per la gestione dei ratei di retribuzione differita o nei casi di pagamento diretto del sussidio da parte dell'Inps

ASPETTI PREVIDENZIALI
- Comunicazione con apposita modulistica entro
30 giorni dalla stipula dell'accordo sindacale (da allegare);
per le comunicazioni inerenti gli accordi già in corso,
il termine è di 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio
n. 20810
- Contribuzioni minori (maternità, malattia, eccetera
esclusa la quota Fpld) a carico del datore di lavoro sull'incentivo retributivo erogato ai dipendenti
- Contribuzione figurativa ai fini pensionistici
riconosciuta ai lavoratori coinvolti (sulla parte
del sussidio)
- I punti critici: sarebbe opportuno, per evitare la generazione di note di rettifica, che l'Inps istituisse
una codifica ad hoc da esporre sulla denuncia Uniemens

ASPETTI ASSICURATIVI
Lavoratori sospesi a orario ridotto:
- nessun adempimento a carico dell'impresa che
continuerà a versare il premio sulla base del tasso normalmente applicato e sulle retribuzioni corrisposte
ai lavoratori coinvolti
Lavoratori sospesi a zero ore:
- pagamento del premio con applicazione del tasso
del 5 per mille relativo alla voce di tariffa 0611
della gestione artigianato;
- calcolo sulla retribuzione convenzionale giornaliera
pari al minimale di rendita (in relazione alle giornate
di presenza e indipendentemente dal numero delle ore giornaliere di formazione e addestramento, per un
massimo di 25 giorni mensili e 300 annuali): 46,33 euro fino al 30 giugno 2009 - 47,83 euro dal 1° luglio 2009;
- denuncia di variazione all'Inail (per consentire l'apertura della voce di tariffa 0611 o l'istituzione di una nuova pat in caso di azienda classificata in gestione diversa dall'artigianato)
- nell'ottica di semplificazione, l'Inail acquisirà i dati dei lavoratori interessati dagli uffici periferici del ministero del Lavoro cui il datore di lavoro è tenuto a rendicontare l'avvenuta formazione
- I punti critici: in assenza di specifiche, si ritiene che il termine di 30 giorni per effettuare la denuncia di variazione decorra dall'inizio delle attività formative

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