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Norme e Tributi Approfondimenti

Nello Statuto una rotta da seguire

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Questo articolo è stato pubblicato il 30 agosto 2010 alle ore 08:06.

di Mauro Minestroni La conversione della manovra estiva (Dl 78/10), a opera della legge 122/10, offre l'opportunità per ritornare a considerare le disposizioni contenute nello Statuto dei diritti del contribuente. Dopo 10 anni dall'entrata in vigore della legge 212/2000, è a tutti evidente il salto culturale e generazionale necessario affinché nell'immaginario collettivo del contribuente si consolidi la convinzione che il pagamento delle imposte è un atto dovuto di civiltà sociale, necessario alla crescita del paese. Per questo, occorre che legislatore e agenzie fiscali rispettino i dettami costituzionali in materia tributaria racchiusi negli articoli 3 e 53 della Costituzione sul l'equa capacità contributiva e 97 sul rapporto tra cittadino e agenzie fiscali.
L'articolo 4 della legge 212/2000, interpretando tali precetti, stabilisce una limitazione all'uso del decreto legge per l'istituzione di nuovi tributi o l'ampliamento di quelli già esistenti ad altre categorie di soggetti: il messaggio ermeneutico contenuto in questa disposizione oltre a sancire il principio di irretroattività della norma tributaria racchiude in sé il fondamentale principio secondo cui la semplice regola che non è consentito cambiare le regole del gioco a partita iniziata. Tale disposizione segue quella contenuta nel comma 3 dell'articolo 3 della legge 212/2000 laddove il legislatore ha stabilito che i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono mai essere prorogati.
Gli articoli 5 e 6 (rivolti, invece, all'amministrazione finanziaria) stabiliscono che tutti gli atti di natura tributaria devono essere portati a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei per garantirne la corretta applicazione. Sulla base interpretativa di questi principi fondamentali inderogabili il pensiero si focalizza al nuovo obbligo di comunicazione sulle operazioni black list e al nuovo redditometro.
Per il primo, in base al Dl incentivi (convertito dalla legge 73/10), dal 1° luglio scorso i soggetti interessati devono provvedere all'invio telematico mensile di tutte le operazioni effettuate con paesi inclusi nella black list. Il periodo feriale e la preoccupazione per il nuovo adempimento non hanno aiutato il contribuente onesto ad apprezzare il lodevole sforzo compiuto dall'agenzia delle Entrate per combattere le frodi fiscali in materia di Iva. D'altra parte un nuovo adempimento introdotto con decreto legge soggetto a regolamentazione ministeriale sicuramente non contribuisce ad accrescere il rapporto di fiducia fisco-contribuente necessario per il raggiungimento del necessario principio di civiltà giuridica racchiuso nello Statuto.

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Per quanto riguarda, invece, l'articolo 22 del Dl 78/10, la questione sembra ancor più rilevante. Tale norma rende, di fatto, retroattiva la disposizione applicativa del redditometro per quanto riguarda gli indici di capacità contributiva. Lodevole, corretto e giusto il principio secondo il quale ad ogni manifestazione di ricchezza deve corrispondere una ragionevole, commisurata e giusta capacità contributiva. Discutibile potrebbe essere il metodo utilizzato mediante l'uso di termini "parametrici” automatici a cui non sempre corrisponde un'effettiva capacità contributiva. Non accettabile è, invece, l'applicazione da subito a tutti gli accertamenti relativi ai periodi di imposta che alla data del 31 maggio scorso non erano ancora scaduti. Questa è una regola di gioco troppo importante per essere cambiata durante la partita e sicuramente il legislatore ha ignorato il divieto di irretroattività delle norme tributarie contenuto nella legge 212/2000.
La delicata questione legata all'evasione fiscale e alla necessità dello Stato di combatterla giustifica solo in parte la tecnica legislativa utilizzata dal Dl 78, rischiando, se applicata così com'è scritta, un esponenziale incremento di un costoso contenzioso tributario dagli esiti incerti tanto per il contribuente che per l'amministrazione finanziaria.
Dopo le negatività anche la positività. La legge ha reso coscienti il legislatore prima e l'amministrazione finanziaria poi della necessità di un atteggiamento di distensione tributaria nel rapporto fisco-contribuenti che, per quanto riguarda le agenzie fiscali, ha trovato nel tempo puntuale rispetto sia per quanto riguarda la tempestività delle istruzioni ministeriali forniti attraverso circolari e le risoluzioni, sia per quanto riguarda la tempestiva divulgazione delle stesse attraverso lo strumento elettronico del sito dell'agenzia delle Entrate, anche con l'ausilio delle guide riservate ai contribuenti fra le quali va segnalata l'ultima pubblicata nel mese di agosto riguardante il funzionamento nonché gli indirizzi degli uffici del garante del contribuente per ogni regione d'Italia. Anche se la mancanza di effettivo potere, in termini sanzionatori o di annullamento in capo al garante, rende questo istituto ancora un'arma "spuntata".
La strada è ancora lunga ma il cammino intrapreso va verso la direzione giusta dalla quale non è dato deviare se si vuole raggiungere l'obiettivo di civiltà giuridico-tributaria voluto dal legislatore con la legge 212/2000.
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