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Questo articolo è stato pubblicato il 30 agosto 2010 alle ore 08:00.
PAGINA A CURA DI
Franco Roscini Vitali
Un tetto al numero degli incarichi nei collegi sindacali. È quanto suggerisce il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) nelle norme di comportamento del collegio sindacale nelle società non quotate, diffusa il 6 agosto e che sarà in consultazione fino al 31 ottobre.
Il limite non sarà fisso. Ma quando si superano i 20 l'indicazione del documento ai professionisti è di riconsiderare impegno, competenze e organizzazione. Il sindaco deve effettuare una valutazione per stabilire il tempo e l'impegno che l'incarico richiede. Se, effettuata tale valutazione, ritiene di non essere in grado di partecipare ad almeno due terzi delle attività necessarie per lo svolgimento dell'incarico, è opportuno non lo accetti, ovvero vi rinunci, salvo sia possibile adottare adeguate misure di salvaguardia. Il Cndcec lascia al professionista la valutazione della situazione e, pertanto, la decisione di accettare o meno l'incarico in base alla situazione di fatto.
Tuttavia, se il sindaco ha assunto un numero di incarichi superiore a venti, il Cndcec raccomanda di implementare una procedura di valutazione, adeguatamente documentata, che consenta di accertare con particolare accuratezza il rispetto del livello di impegno richiesto.
Anche in questo caso, le norme di comportamento lasciano al professionista il compito di porre in essere, ma anche di documentare, le procedure necessarie per rispettare il livello di impegno richiesto dall'incarico. Infatti, il numero di incarichi dipende anche dalla tipologia di impresa: quindici o venti incarichi in piccole e medie imprese comportano, generalmente, un impegno minore rispetto a cinque o dieci incarichi in imprese di maggiori dimensioni o in istituti di credito.
Lavoro autonomo
Le cause di ineleggibilità, decadenza, e incompatibilità previste dalla legge sono dirette a garantire l'indipendenza del sindaco quale requisito indispensabile ai fini del corretto esercizio delle funzioni di vigilanza affidate al collegio sindacale.
Generalmente, si tratta di presunzioni assolute, che non richiedono alcuna valutazione discrezionale, in quanto fanno riferimento a interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna a pene che comportano interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, amministratore della società, rapporti di parentela. Una presunzione, invece, richiede la valutazione caso per caso: eventuali rapporti di lavoro autonomo, rapporti continuativi di consulenza o prestazioni d'opera retribuite e altri rapporti di natura patrimoniale che possono costituire un rischio per l'indipendenza del sindaco. Tali rapporti riguardano non solo la società che intende conferire l'incarico, ma anche le società da questa controllate, quelle che la controllano e quelle sottoposte a comune controllo. Se si verificano situazioni che determinano la compromissione dell'indipendenza del sindaco, accertate dallo stesso o dagli altri componenti del collegio, la causa di cessazione è iscritta nel registro delle imprese dagli amministratori o, in caso di inerzia, dai sindaci.