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Norme e Tributi Fisco

Cinque mosse per evitare errori su Unico 2010 (che scade il 30 settembre)

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Questo articolo è stato pubblicato il 30 agosto 2010 alle ore 08:06.

Manca un mese al termine ultimo per l'invio di Unico 2010. Entro il 30 settembre andrà completata la trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi 2009. Così al rientro dalla pausa estiva, intermediari e professionisti saranno chiamati agli ultimi adempimenti per completare l'indicazione dei dati di natura descrittiva e, talvolta, per rimeditare scelte e valutazioni effettuate in precedenza in modo non del tutto approfondito. Un percorso che può essere sintetizzato in cinque mosse da non sbagliare prima di procedere all'inoltro.

I soggetti. Innanzitutto, bisogna verificare di avere predisposto il modello per tutti i soggetti tenuti alla presentazione. Oltre al caso dei contribuenti per i quali non vi sono versamenti da effettuare per mancanza di debiti o per l'esistenza di posizioni creditorie, l'occasione è buona per effettuare una ulteriore verifica in relazione al l'intero parco clienti, al fine di evitare dimenticanze e definire le posizioni sospese di coloro che non hanno consegnato per tempo la necessaria documentazione. Non essendo, infatti, scaduto il termine per la presentazione del modello, il fatto di non avere versato tempestivamente eventuali somme configura unicamente una violazione relativa alla riscossione, rimediabile profittando delle riduzioni concesse per il tramite dell'utilizzo dell'istituto del ravvedimento operoso.

Il riscontro. Il controllo finale, inoltre, appare utile anche per effettuare un ulteriore incrocio tra somme versate (integralmente oppure in modo rateale) ed effettivi debiti di imposta. Anche in tale circostanza, la definizione del modello consente di porre rimedio, ad esempio, a eventuali compensazioni avvenute in modo non conforme, piuttosto che all'utilizzo di crediti non spettanti o fruibili in misura minore rispetto a quella effettivamente utilizzata. In sostanza, si rivela sempre utile un controllo finale relativo alla tematica dei soggetti obbligati e alla verifica dei conteggi oltre a quelli che sono effettuati dalle procedure relative al controllo telematico.

I ripensamenti. Ma la parte più interessante del lavoro di rifinitura è quella che attiene alla rivisitazione di eventuali valutazioni in precedenza maturate; la pausa estiva, infatti, potrebbe avere indotto alcuni a mutare parere in merito alla propria posizione ai fini del reddito complessivo dichiarato, alla congruità rispetto agli studi di settore oppure ancora, ad esempio, del regime delle società di comodo. Insomma, fermo restando il fatto che sono già stati effettuati dei versamenti, è ancora possibile presentare una dichiarazione “fedele” inserendo nel modello le necessarie integrazioni; al riguardo si veda l'altro pezzo in pagina.

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I quadri descrittivi. Un'ulteriore area di azione riguarda, infine, i quadri con informazioni descrittive che non incidono, in via diretta, sulla quantificazione dell'imposta: si tratta di dati che si trovano a corredo dei vari quadri del modello o che ne costituiscono la vera e propria essenza.

A partire dal 2009, ad esempio, va ricordata l'estrema attenzione che dovrà essere riposta nella compilazione del quadro RW che, pur non essendo connesso con la determinazione del carico Irpef, porta con sé un pesante regime sanzionatorio in caso di omissioni o errate indicazioni. Si pensi alle esclusioni concesse a coloro che hanno aderito allo scudo e, per converso, all'obbligo generalizzato per tutti coloro che possiedono immobili all'estero non produttivi di reddito.

Per i soggetti che svolgono attività di impresa e di lavoro autonomo, se soggetti agli studi di settore e non congrui, la parte descrittiva del modello contempla anche il quadro delle annotazioni libere, dove sarà opportuno indicare, sinteticamente, i motivi per cui non ci si riconosce nel responso del software Gerico. Qui, peraltro, va ricordato che ci sarà tempo per completare tale adempimento entro il prossimo mese di dicembre (con un apposito software che verrà diramato dalle Entrate) ma, avendo già le idee chiare, conviene provvedere direttamente in Unico, anche per evitare un successivo invio.

Sempre sul versante delle operazioni neutrali sul risultato finale, va rammentato anche il funzionamento di alcune variazioni in aumento e diminuzione che si “annullano” tra loro nel quadro RF, come accade per l'esposizione dei costi da soggetti collocati in paesi black list, oltre alla necessità di compilare il quadro RV per la gestione dei disallineamenti tra valori civilistici e fiscali.

Il passo conclusivo. Infine, conviene sempre ricordare l'importanza di completare in modo corretto l'invio telematico dei modelli all'amministrazione. L'unica prova che attesta, infatti, il perfezionamento della procedura è la ricevuta telematica del sistema.

La volata finale al rientro dalle ferie estive
I cinque passi utili prima dell'invio di Unico 2010. In vista della scadenza del 30 settembre, intermediari e professionisti si troveranno a fare i conti con gli ultimi adempimenti per poi procedere alla trasmissione telematica del modello sui redditi del 2009. Gli ultimi giorni a disposizione, dopo il rientro dalle ferie estive, saranno decisivi anche per i controlli e le verifiche sull'effettiva corrispondenza tra le imposte versate quelle dovute in base alla dichiarazione

1) La platea dei soggetti
Verificare di avere predisposto la dichiarazione per tutti i contribuenti obbligati alla presentazione del modello. Il termine sensibile è fissato al 30 settembre 2010 ed eventuali mancati pagamenti dei tributi dovuti alle scadenze ordinarie di giugno, luglio o agosto, possono essere rimediati con il ravvedimento operoso, riducendo l'ammontare delle sanzioni applicabili. Il mancato invio entro la scadenza può essere rimediato con una trasmissione nei 90 giorni successivi (29 dicembre 2010). In tal caso, la dichiarazione è tardiva ma non si considera omessa

2) Possibili errori sui calcoli
Ferma restando la correttezza dei redditi dichiarati, è opportuno verificare la corrispondenza delle imposte versate con quelle effettivamente dovute dopo la chiusura definitiva della dichiarazione. Potrebbero, ad esempio, non essere state considerate delle compensazioni effettuate, piuttosto che riconosciuti oneri non spettanti. Eventuali minori versamenti possono essere rimediati con il ravvedimento operoso, mentre eventuali versamenti eccedenti possono essere esposti in dichiarazione e immediatamente utilizzati in compensazione

3) Revisione di eventuali scelte già compiute
La presentazione della dichiarazione è il termine entro cui è ancora possibile mutare scelte già fatte in precedenza. Ad esempio, il contribuente potrebbe decidere di adeguarsi agli studi di settore, diversamente da quanto ritenuto entro l'ultima scadenza del 5 agosto. Analogo ragionamento potrebbe riguardare il regime delle società di comodo e qualsiasi di tipologia di reddito da dichiarare e in precedenza omesso. Il termine di invio offre un supplemento di riflessione per decidere se esiste, o meno, la soggettività passiva Irap per lavoratori autonomi, intermediari di commercio e piccole imprese

4) Completamento dei quadri descrittivi
La data della trasmissione della dichiarazione è il momento entro il quale dovranno essere completati in modo preciso anche quei quadri che non hanno una incidenza diretta sull'ammontare delle imposte dovute, ma contengono sono informazioni descrittive o di segnalazione. Emblematico, per il 2009, è il quadro RW, dove vanno segnalate le attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero, oltre alle movimentazioni finanziarie di supporto. Lo stesso ragionamento può valere per il quadro delle segnalazioni relative alle anomalie degli studi di settore, anche se potranno essere segnalate entro dicembre

5) Perfezionamento della trasmissione telematica
La fase finale si completa con la trasmissione telematica. Gli intermediari devono avere consegnato al contribuente apposito impegno a trasmettere, opportunamente datato. Il rapporto si esaurisce con la consegna, entro i successivi 30 giorni, della ricevuta dell'avvenuta ricezione dati da parte dell'agenzia delle Entrate (unico documento che attesta il corretto invio), insieme alla dichiarazione vera e propria opportunamente sottoscritta dall'intermediario

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