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Questo articolo è stato pubblicato il 31 agosto 2010 alle ore 09:23.
Commercialisti ed esperti contabili esclusi dalla consulenza in materia di investimenti se hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in società fallite e non possono dimostrare la propria estraneità ai fatti che hanno portato al dissesto. Inoltre, i commercialisti non potranno essere esonerati dall'esame di abilitazione per iscriversi anche all'Albo dei consulenti finanziari.
Con la sentenza 31825, depositata il 27 agosto, la terza sezione del Tar Lazio ha respinto il ricorso del Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili per l'annullamento del Dm 206/2008, che, in attuazione della direttiva Mifid (2004/39/Ce), disciplina i requisiti di indipendenza e professionalità dei consulenti finanziari.
I punti contestati dai commercialisti sono: l'articolo 2 del Dm che li esclude dall'elenco delle figure professionali esonerate dalla prova valutativa per svolgere le attività riservate ai consulenti e l'articolo 3 sulle «situazioni impeditive».
L'articolo 3 del Dm, secondo i ricorrenti, è illegittimo poiché i giudici amministrativi avevano già annullato disposizioni analoghe contenenti impedimenti all'esercizio o all'assuzione di incarichi nell'ambito di diverse attività professionali.
Tuttavia, rigettando le argomentazioni dei commercialisti, il Tar Lazio sottolinea che proprio il Dm 206/2008 – rispetto ad analoghe disposizioni precedenti – colma una lacuna normativa e, a fianco dei legittimi motivi di impedimento elencati, sancisce una serie di disposizioni «volte a consentire, ai soggetti interessati di dimostrare la loro estraneità rispetto ai fatti che hanno determinato la crisi delle imprese al cui interno essi hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo».
In pratica, gli impedimenti a svolgere l'attività di consulente finanziario restono perché legittimi, ma possono essere superati se il professionista può dimostrare la propria estraneità ai fattori che hanno determinato la crisi dell'impresa, ovvero se riesce ad attestare di essere stato truffato o che sia stata carpita la sua buona fede, così come l'assenza di provvedimenti sanzionatori nei suoi confronti in relazione all'azienda fallita.