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Questo articolo è stato pubblicato il 31 agosto 2010 alle ore 07:59.
Saranno le Sezioni unite penali della Cassazione a stabilire se i reati di falsa fatturazione possano o meno concorrere con la truffa aggravata ai danni dello Stato. A rimettere la questione al Supremo consesso è stata la terza sezione penale della Corte con l'ordinanza 28734 del 21 luglio 2010.
Il procedimento, da cui è scaturito il rinvio, riguardava, secondo la prospettazione del Pm, l'attività di «una vera e propria organizzazione criminale», operante in Italia e all'estero attraverso numerose società e persone fisiche, e per mezzo delle cosiddette frodi carosello.
Poiché le indebite detrazioni dell'Iva in Italia erano attuate mediante l'utilizzazione di fatture soggettivamente e oggettivamente inesistenti, venivano contestate agli indagati sia le ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzazione di fatture false (articolo 2 del Dlgs 10 marzo 2000, n. 74) sia quella di truffa aggravata (articolo 640, comma 2, n. 1 del Codice penale). La difesa eccepiva che questi reati, essendo legati da un vincolo di specialità, non potevano concorrere.
La dichiarazione fraudolenta sanziona chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi passivi fittizi. La truffa aggravata, invece, riguarda chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.
È evidente che le due condotte possono spesso sovrapporsi: l'inserimento in dichiarazione di false fatture ovvero la loro emissione certamente potrebbe consentire un indebito risparmio di imposta, e quindi un'evasione fiscale, ma, contemporaneamente, cagionare anche un danno ingiusto all'erario. Si tratta quindi di stabilire se tra queste norme vi sia un rapporto di specialità e quindi, a seconda dei casi, l'una (false fatturazioni) assorba l'altra (truffa) o viceversa, ovvero se le due condotte possano coesistere tra loro.
Negli anni la questione del possibile concorso tra i reati di falsa fatturazione (tanto di dichiarazione fraudolenta quanto di emissione) e quello di truffa aggravata è stato spesso oggetto di interventi giurisprudenziali non sempre conformi. In verità la giurisprudenza prevalente ha spesso escluso il concorso, in ragione dell'esistenza di un rapporto di specialità tra le fattispecie, con conseguente applicazione del solo reato tributario (Cassazione 3257/2007, 7996/2004, 28676/2008 5656/2007). Tuttavia non sono mancate sentenze di segno opposto – a favore del concorso – soprattutto nell'ipotesi di emissione di fatture false (14707/2008, 682/2007).