Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 31 agosto 2010 alle ore 09:46.
I principi deontologici possono obbligare i professionisti a comportamenti piu' precisi rispetto alle altre norme dell'ordinamento. Le violazioni dell'etica professionale, pur non incidendo sulla validita' delle prestazioni, possono generare sanzioni per i professionisti. Questo e' il principio espresso dalla sentenza del TAR Lazio 10 agosto 2010 n. 30580 (Presidente Mario Di Giuseppe, estensore Carlo Taglienti), in un giudizio che contrapponeva un notaio della capitale al Consiglio nazionale.
In particolare, il codice deontologico notarile (datato 2008) impone (art. 49) che negli atti sia indicata l'ora di sottoscrizione, affinche' possano avvenire controlli sui tempi delle prestazioni e sanzioni verso comportamenti frettolosi. Secondo il professionista, le caratteristiche formali di un atto notarile (parti, oggetto, e di recente – art. 14 DL 78/2010 - anche la congruita' catastale) sono disciplinate dalla legge, nell'interesse della collettivita': in conseguenza, le formalita' non possono essere estese fino a comprendervi altre disposizioni di dettaglio (come la specificazione dell'orario di stipula), le quali non interessano i contraenti ma unicamente la qualita' della prestazione professionale.
Con l'indicazione dell'orario di stipula, l'Ordine professionale puo' controllare l'operato degli iscritti, evitando illecite concorrenze e scarsa qualita' di prestazioni, ma cio' non puo' avvenire dilatando i requisiti dell'atto notarile. Una atto civilisticamente e fiscalmente corretto, osservava infatti la parte ricorrente, non puo' generare sanzioni deontologiche, per un principio di non contraddittorieta' tra ordinamenti (civile e professionale). Questa tesi non e' stata condivisa dal TAR, che distingue tra regole di condotta espressione di etica professionale (con efficacia interna, tra professionista e proprio ordine), e regole con effetti esterni, sulla funzione pubblicistica della professione. L'orario della stipula resta quindi un dato obbligatorio per il notaio, anche se l' orientamento del TAR Lazio va coordinato al parere del Consiglio di Stato (11 giugno 2010, Sole del 18 giugno), sfavorevole a sanzioni di tipo automatico e basate su una responsabilita' di tipo oggettivo (cioe' scaturente dal solo dato numerico degli atti stipulati).