Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 31 agosto 2010 alle ore 17:54.
In sede di compilazione del modello Unico 2010, il prospetto per la verifica della operatività delle società (articolo 30 della legge 724/94) rappresenta per i contribuenti e i professionisti un rompicapo al quale non è facile sottrarsi. Nonostante le numerose cause di esclusione e di disapplicazione, la maggioranza delle società devono affrontare il test di operatività e compilare i righi dal RF74 a RF83 per le società di capitali, e da RS11 a RS20 per le società di persone.
Molte società sono escluse dalla compilazione in quanto hanno ottenuto nei mesi scorsi una risposta favorevole all'interpello disapplicativo. Qualora non siano mutate le condizioni che hanno generato l'accoglimento dell'istanza, non era necessaria la riproposizione del l'istanza. È infatti previsto che le società che hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione a un precedente periodo di imposta sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza, che non abbiano subito modificazioni nei periodi di imposta successivi, sono escluse dalla applicazione della normativa sulle società di comodo. La disapplicazione opera limitatamente a queste circostanze oggettive (provvedimento del direttore dell'agenzia Entrate 14/2/08).
La compilazione
La prima operazione consiste nel determinare i ricavi minimi da confrontare con quelli realizzati dalla società. Il modello Unico 2010 prevede già le varie percentuali per la determinazione dei ricavi minimi da applicare al valore dei beni (titoli e crediti, immobili, altre immobilizzazioni), al lordo delle quote di ammortamento già dedotte. La media è determinata moltiplicando il valore di ciascun bene per i giorni di presenza nella società e nell'esercizio, diviso il numero dei giorni dell'esercizio (generalmente 365), ripetendo l'operazione anche per i due periodi d'imposta precedenti (si veda la formula nella circolare dell'agenzia delle Entrate 25/E/07).
Per gli immobili sottoposti a rivalutazione a partire dall'esercizio da cui decorrono gli effetti fiscali e per i due esercizi successivi la percentuale per la determinazione del ricavo minimo è ridotta al 4% (anziché il 5% per i fabbricati A10 - o 6 per cento).