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Questo articolo è stato pubblicato il 03 settembre 2010 alle ore 09:45.
L'accordo di Pomigliano D'Arco chiama il chiarimento. Con la risoluzione 83/2010 (si veda Il Sole 24 Ore del 18 agosto) l'agenzia delle Entrate completa il quadro dei chiarimenti sulla norma che prevede la detassazione del 10% dei premi di risultato e delle somme riconosciute a titolo di efficienza organizzativa (articolo 2 del decreto legge 93/08).
Più in particolare, il chiarimento arriva sulla scia dell'accordo aziendale sottoscritto dalla Fiat con le organizzazioni sindacali per la gestione dello stabilimento campano in cui è presente una specifica regolamentazione dei 18 turni di lavoro settimanale (parte dei quali sono svolti durante il periodo notturno).
Il principio
La risoluzione dell'Agenzia stabilisce il principio che la retribuzione per il lavoro notturno deve essere detassata nell'intera misura: vale a dire, sia la quota di retribuzione "ordinaria" sia la relativa maggiorazione prevista dai Ccnl. Al riguardo non ci sono deroghe; ne consegue che il beneficio spetta a tutti i lavoratori indipendentemente dalla loro qualifica e dalla frequenza con cui lavorano di notte.
L'ulteriore novità della risoluzione è che i lavoratori possono recuperare il beneficio anche con effetto retroattivo a partire da quando è entrata in vigore la norma agevolata (luglio 2008). È necessario presentare le dichiarazioni integrative per gli anni interessati o mediante la richiesta di rimborso (si vedano le tappe del percorso, qui a destra). Il recupero, tuttavia, non riguarda solo il lavoro notturno ma qualsiasi altra componente di reddito agevolato che per qualsiasi motivo non ha beneficiato dell'agevolazione fiscale.
I redditi agevolati
Riepilogando, quindi, le componenti oggetto di agevolazione è possibile distinguere tre categorie di reddito. La prima è rappresentata dalle somme ordinarie. Si intendono quelle che vengono corrisposte a fronte di una prestazione resa per le ore normali di lavoro fissate dalla contrattazione collettiva (normalmente 40 ore settimanali). Può essere detassata, come detto, la quota di retribuzione riferita alla prestazione notturna e la relativa maggiorazione. Ma anche eventuali maggiorazioni, previste dal contratto, per i lavoratori impiegati "normalmente" in sistemi di turnazione, reperibilità o in cicli continui di lavoro, indennità di funzione eccetera. Spetta il beneficio anche per somme corrisposte in giornate festive oppure per maggiorazioni corrisposte a lavoratori che aderiscono a sistemi di flessibilità (ad esempio, multi periodale).