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Questo articolo è stato pubblicato il 03 settembre 2010 alle ore 18:08.
Ai malati gravi va evitata la prigione, anche se la patologia è compatibile con la detenzione e con le possibilità di cura fornite dalla struttura carceraria. La Corte di cassazione (si legga la sentenza su Guida al diritto ) afferma la priorità della tutela della salute dei detenuti e invita i giudici a scegliere le misure alternative al carcere anche quando il tipo di reato non le contempla.
Il caso esaminato dalla prima sezione penale di piazza Cavour riguardava un detenuto che aveva chiesto al tribunale del riesame di trascorrere la pena agli arresti domiciliari in attesa di essere sottoposto a un intervento per un tumore al cervello. Domanda che il tribunale della libertà aveva respinto basandosi su accertamenti medici che avevano affermato la possibilità di mantenere il regime carcerario almeno fino all'operazione. Responso negativo supportato anche dalla considerazione che per il tipo di reato commesso dal malato non è prevista la detenzione domiciliare.
Diversa l'impostazione degli ermellini i quali specificano che la norma richiamata dal riesame lascia al giudice un margine di discrezionalità nella scelta della misura da applicare in caso di gravi infermità. Secondo la Cassazione la via da seguire è dunque quella del rispetto dei diritti umani e del divieto di mettere in atto trattamenti inumani e degradanti indicata anche dagli articoli 32 e 27 della Costituzione. Non c'è dubbio – spiega il supremo collegio - che anche in caso di patologie gravi il carcere, benché attrezzato per le cure, rappresenta una sofferenza aggiuntiva che può superare i limiti della umana tollerabilità. La Cassazione censura dunque la scelta, contraria al senso di umanità, del tribunale della libertà che non ha tenuto in debito conto i principi umanitari e costituzionali privando il ricorrente, condannato a una pena di soli cinque anni, della possibilità di trascorre in ambito familiare il tempo in attesa di un intervento da cui dipendeva la sua sopravvivenza.