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Questo articolo è stato pubblicato il 06 settembre 2010 alle ore 08:04.
PAGINA A CURA DI
Matteo Mantovani
Benedetto Santacroce
Il "cantiere" dell'Iva non conosce soste. A poca distanza dall'entrata in vigore del Vat package (recepito dall'Italia nel Dlgs 18/10), che ha riformato la territorialità delle prestazione dei servizi e gli obblighi Intrastat, sono state pubblicate nella «Gazzetta dell'Unione europea» due direttive che proseguono sulla strada dell'armonizzazione del tributo, nella duplice ottica – di non facile contemperamento – di semplificazione degli obblighi a carico dei soggetti passivi e della lotta alle frodi Iva.
I fronti d'azione
e Il primo intervento – in ordine di tempo – è stato apportato dalla direttiva 2009/162/Ue (in «Gazzetta Ufficiale Ue» del 15 gennaio 2010, serie L, n. 10) che interviene sulla misura della detrazione per i beni non integralmente destinati all'impresa e sul regime speciale previsto per gas ed elettricità. In quest'ultimo ambito la disposizione – inserita nell'allegato B del Ddl Comunitaria 2010 che inizierà il suo iter parlamentare in Senato (atto 2322) – si propone di ovviare ai limiti che dopo diversi anni di implementazione del regime di settore, dettato dalla direttiva 2003/92/Ce, si sono appalesati in conseguenza dell'ampliamento dell'offerta merceologica e dell'evoluzione dei sistemi di distribuzione. In particolare, a causa dei termini tecnici utilizzati in tale direttiva, il regime fiscale da essa definito ha sofferto di un campo d'applicazione troppo ristretto e non corrispondente alla realtà economica, in particolare per quanto riguarda il luogo di tassazione delle cessioni di gas naturale e l'esenzione dall'imposta delle importazioni. Inoltre, considerata l'importanza che ha assunto il business connesso alla fornitura di calore e di freddo tramite reti transfrontaliere e considerata l'affinità con il settore energetico, è stato deciso di estendere le speciali norme territoriali di gas e energia elettrica anche al predetto settore emergente.
In tema di detrazione, la direttiva 2009/162 vuole evitare che la totale inclusione nel patrimonio dell'impresa dei beni a uso promiscuo possa creare per gli utenti soggetti passivi un vantaggio (in termini di tesoreria) rispetto a un utilizzatore non professionale, inciso integralmente dall'Iva all'atto dell'acquisto. Per gli immobili si introduce un principio (obbligatorio) di detrazione esattamente proporzionale all'uso professionale del bene (si veda a lato).