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Questo articolo è stato pubblicato il 06 settembre 2010 alle ore 08:02.
La scadenza del 30 settembre 2010 rappresenta un punto di riferimento non solo per la trasmissione delle dichiarazioni del periodo di imposta 2009, ma anche il termine entro il quale è possibile rimediare ad eventuali errori e omissioni compiuti nel modello del periodo 2008.
Infatti, può essere accaduto che il contribuente abbia esposto i dati in modo da determinare una situazione di svantaggio per sé o per il fisco. Nel primo caso (articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/88), si parla di dichiarazione integrativa a favore. Nel secondo (articolo 2, comma 8 ,del Dpr 322/98) semplicemente di «integrativa».
La sezione
Il modello di Unico presenta un'apposita sezione sul frontespizio dedicata all'esposizione di tali informazioni. Le caselle sono necessarie non solo per dar conto del comportamento adottato, ma anche per supportare la procedura telematica che, in corrispondenza del codice fiscale, provvede alla sostituzione dei dati negli archivi dell'amministrazione. Ciò che va comunicato al fisco non è solo l'informazione errata, mancante o eccedente, ma l'intera dichiarazione opportunamente rettificata. Da qualche anno, inoltre, è necessario fornire anche informazioni più dettagliate in merito alle modifiche apportate. Nelle caselle relative ai quadri compilati presenti nel riquadro «Firma della dichiarazione» e nelle caselle presenti nel riquadro «Tipo di dichiarazione» del frontespizio della dichiarazione integrativa, in sostituzione della barratura, dovrà essere indicato uno dei seguenti codici:
- «1», quadro o allegato compilato sia nella dichiarazione integrativa che nella dichiarazione originaria senza modifiche;
- «2», quadro o allegato compilato nella dichiarazione integrativa, ma assente o compilato diversamente nella dichiarazione originaria;
- «3», quadro o allegato presente nella dichiarazione originaria ma assente nella dichiarazione integrativa.
La mappa
Si ha in questo modo una vera e propria mappa delle modifiche apportate, in modo da poter ricostruire in maniera più precisa la volontà del contribuente. Le casistiche di cui si discute interessano unicamente i soggetti che, in relazione al periodo 2008, possono affermare di avere validamente presentato una dichiarazione; tale circostanza si verifica solo nel caso in cui, entro il 30 settembre 2009 (dichiarazione tempestiva), o 29 dicembre 2009 (dichiarazione tardiva ma valida), siano stati regolarmente inviati i file all'amministrazione finanziaria; in caso contrario, la dichiarazione del 2008 si considera omessa ad ogni effetto, senza che si possa più adottare alcun rimedio (talvolta la presentazione si effettua comunque per cercare di evitare che l'amministrazione applichi la ricostruzione induttiva del reddito o del volume d'affari). Il discorso riguarda ogni singola dichiarazione e, di conseguenza, tanto la dichiarazione dei redditi (solitamente presentata assieme a quella Iva) che la dichiarazione Irap; ciò vale per risolvere le numerose casistiche in cui, per effetto di evidenti disguidi, non si sia provveduto all'invio del modello del tributo regionale a seguito della suo “svincolo” da Unico.