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Questo articolo è stato pubblicato il 06 settembre 2010 alle ore 08:04.
PAGINA A CURA DI
Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce
Semplificate le regole di emissione delle fatture elettroniche con libertà per i soggetti passivi di strutturare controlli interni di gestione idonei ad assicurare l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto documentale. Sinora tali requisiti potevano essere garantiti solamente attraverso l'apposizione di firma digitale o l'utilizzo di trasmissioni Edi (Electronic data interchange), vale a dire l'interscambio di dati tra sistemi informativi.
Con la duplice finalità di ridurre i costi per le imprese accrescendone l'efficienza, il Consiglio europeo con la direttiva 2010/45/Ue del 13 luglio 2010 (nella «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea» del 22 luglio 2010) ha introdotto infatti modifiche alla normativa Iva, incoraggiando il ricorso alla fatturazione elettronica mediante la soppressione degli ostacoli giuridici alla trasmissione e all'archiviazione dei documenti dematerializzati. Le norme dovranno essere recepite dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2012 per rendere applicabili le nuove disposizioni dal successivo 1° gennaio.
La svolta
Viene superata la nozione di documento a favore del riconoscimento della validità di un processo di formazione documentale caratterizzato dall'utilizzo di apposite piste di controllo gestionale, interne al soggetto emittente, tali da garantire la perfetta corrispondenza tra fattura emessa e prestazione o cessione effettuata. Sembra comunque in ogni caso riconoscersi una sorta di presunzione legale a favore del contribuente che abbia utilizzato firma digitale e trasmissione Edi, tecnologie in grado di assicurare di per sé l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto.
La decisione di non imporre nulla ma di riconoscere ufficialmente valide anche la firma digitale e la trasmissione Edi fa sì che gli operatori che hanno già implementato questi sistemi risultano garantiti anche sotto il nuovo regime, mentre coloro che non sono passati alla fatturazione elettronica potranno agevolmente farlo senza vincoli di sorta. Il ricorso a una fattura elettronica resta infine ancora subordinato all'accordo del destinatario, a differenza di quanto in precedenza proposto con la COM (2009)21 della Commissione europea. Massima libertà tuttavia su come il consenso deve essere manifestato.