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Norme e Tributi Approfondimenti

Fattura elettronica in forma libera con controlli interni

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Questo articolo è stato pubblicato il 06 settembre 2010 alle ore 08:04.

PAGINA A CURA DI
Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce
Semplificate le regole di emissione delle fatture elettroniche con libertà per i soggetti passivi di strutturare controlli interni di gestione idonei ad assicurare l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto documentale. Sinora tali requisiti potevano essere garantiti solamente attraverso l'apposizione di firma digitale o l'utilizzo di trasmissioni Edi (Electronic data interchange), vale a dire l'interscambio di dati tra sistemi informativi.
Con la duplice finalità di ridurre i costi per le imprese accrescendone l'efficienza, il Consiglio europeo con la direttiva 2010/45/Ue del 13 luglio 2010 (nella «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea» del 22 luglio 2010) ha introdotto infatti modifiche alla normativa Iva, incoraggiando il ricorso alla fatturazione elettronica mediante la soppressione degli ostacoli giuridici alla trasmissione e all'archiviazione dei documenti dematerializzati. Le norme dovranno essere recepite dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2012 per rendere applicabili le nuove disposizioni dal successivo 1° gennaio.
La svolta
Viene superata la nozione di documento a favore del riconoscimento della validità di un processo di formazione documentale caratterizzato dall'utilizzo di apposite piste di controllo gestionale, interne al soggetto emittente, tali da garantire la perfetta corrispondenza tra fattura emessa e prestazione o cessione effettuata. Sembra comunque in ogni caso riconoscersi una sorta di presunzione legale a favore del contribuente che abbia utilizzato firma digitale e trasmissione Edi, tecnologie in grado di assicurare di per sé l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto.
La decisione di non imporre nulla ma di riconoscere ufficialmente valide anche la firma digitale e la trasmissione Edi fa sì che gli operatori che hanno già implementato questi sistemi risultano garantiti anche sotto il nuovo regime, mentre coloro che non sono passati alla fatturazione elettronica potranno agevolmente farlo senza vincoli di sorta. Il ricorso a una fattura elettronica resta infine ancora subordinato all'accordo del destinatario, a differenza di quanto in precedenza proposto con la COM (2009)21 della Commissione europea. Massima libertà tuttavia su come il consenso deve essere manifestato.

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Tags Correlati: Consiglio Europeo | Fisco | Stati Membri

 

Le caratteristiche
In virtù della modifica dell'articolo 217 della direttiva 2006/112/CE, la fattura elettronica viene definita come una fattura contenente le informazioni richieste, emessa e ricevuta in formato elettronico. È quindi data rilevanza assoluta al formato della fattura e non alle modalità di trasmissione della stessa. La volontà istituzionale di deregulation è evidenziata dall'inclusione nel titolo XI, capo 3, sezione 5 della direttiva 2006/112/CE tanto della disciplina di queste fatture quanto di quelle cartacee, così equiparando le due modalità anche sul piano puramente normativo.
Gli altri aspetti
La parità di trattamento tra fatture cartacee ed elettroniche si applica anche con riguardo alle competenze delle autorità fiscali. I poteri di controllo e i diritti e gli obblighi dei soggetti passivi sono identici indipendentemente dal fatto che il soggetto passivo scelga di emettere fatture cartacee o fatture elettroniche. Inoltre se un soggetto passivo conserva in modalità sostitutiva le fatture da esso emesse o ricevute tramite un mezzo elettronico, anche lo Stato membro nel quale è dovuta l'imposta ha diritto ad accedere a tali fatture per eventuali controlli oltre allo Stato membro nel quale il soggetto passivo è stabilito.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Istruzioni per l'uso
IL QUADRO DELLE NOVITÀ
11 agosto 2010
È la data in cui è entrata
in vigore la direttiva 2010/45/Ue del 13 luglio 2010: si tratta del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea» (avvenuta il 22 luglio scorso)
31 dicembre 2012
È la data entro cui gli Stati membri dovranno adeguare le loro disposizioni
alla direttiva
La direttiva 2010/45/Ue interviene a semplificare le regole di emissione delle fatture elettroniche. Queste ultime dovranno comunque rispondere ai requisiti di autenticità dell'origine, integrità del contenuto e leggibilità del documento. Tali caratteristiche, infatti, devono essere presenti
e assicurate in tutti i passaggi della "filiera": dall'emissione sino al termine del periodo di conservazione della fattura

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