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Questo articolo è stato pubblicato il 06 settembre 2010 alle ore 23:15.
La sussistenza di un'autonoma organizzazione in capo al professionista, necessaria per essere soggetti all'Irap, deve essere valutata dal giudice di merito. Il suo giudizio, se congruamente motivato, è insindacabile dai giudici della Cassazione. A evidenziarlo è l'ordinanza n. 19124 della sezione tributaria della Cassazione, depositata il 6 settembre 2010, relativa a una richiesta di rimborso Irap di un avvocato che riteneva di non essere soggetto all'imposta.