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Questo articolo è stato pubblicato il 06 settembre 2010 alle ore 08:00.
Possono essere estinti con la procedura della «prescrizione obbligatoria» anche i reati commessi in violazione delle disposizioni in materia di salute e igiene dei lavoratori e quelli attinenti ai rapporti di lavoro puniti con l'ammenda o in alternativa con l'arresto purché vi sia stata la sostanziale sanatoria della violazione da parte del trasgressore. E a prescindere dal fatto che l'organo di vigilanza abbia provveduto a impartire una diffida specifica. È quanto stabilisce la Cassazione con la pronuncia n. 26758 del 2010, affermando che per regolarizzare non è necessario che sia l'organo di vigilanza ad "autorizzare" il beneficio.
La Suprema corte afferma che non esiste alcun «diritto» del contravventore a ricevere la prescrizione di regolarizzazione dall'organo di vigilanza, ma che, ove egli abbia comunque già provveduto a sanare – adottando misure idonee e congrue alla riparazione –, potrà chiedere agli ispettori e al giudice di essere ammesso al pagamento in misura ridotta. Il beneficio non è comunque precluso dal fatto che alcuna prescrizione di regolarizzazione gli sia stata impartita dal l'organo di vigilanza.
L'ambito di efficacia del l'istituto "rivisitato" dalla Cassazione appare vastissimo e di ampio impatto: vi ricadono, oltre a tutte le più lievi contravvenzioni del testo unico sicurezza (ad esempio uso dei dispositivi di protezione individuale, mancata valutazione dei rischi eccetera), illeciti in materia di somministrazione di manodopera, di impiego di minori, di lavoro notturno, di videosorveglianza, eccetera.
Prevista dal Dlgs 758/1994, originariamente solo nell'ambito dell'igiene e della sicurezza del lavoro, la prescrizione obbligatoria consiste nell'ordine dell'ispettore che ha rilevato la contravvenzione, dandone notizia al pubblico ministero, di un'apposita e specifica indicazione operativa sulle modalità di regolarizzare la violazione. A tale fine l'ispettore concede un termine, non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, non superiore a sei mesi. Va detto che nel corso di tale termine, il procedimento giudiziario rimane sospeso dal momento del l'iscrizione della notizia di reato fino a quando il pubblico ministero riceve dall'ispettore la comunicazione di ottemperanza, o meno, alla prescrizione. Il termine concesso per la regolarizzazione risulta peraltro prorogabile a richiesta del contravventore per una volta sola e per un tempo non superiore a ulteriori sei mesi.