Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 06 settembre 2010 alle ore 08:07.
Non è tassabile la cessione delle "quote latte" del coltivatore di cereali. Questo il principio espresso dalla Ctp Vercelli con la sentenza 41/2/10.
La vicenda al centro della pronuncia inizia da una segnalazione della Dre Piemonte riguardante la vendita delle quote latte per le campagne agrarie dal 2001 al 2003. L'ufficio invitava il contribuente a fornire chiarimenti sulle cessioni senza ricevere risposta alcuna. Seguiva l'accertamento. Il fisco quantificava la cessione delle quote latte in un valore medio di 0,29 euro al litro e accertava un maggiore reddito di 53mila euro circa.
Siccome il contribuente non era allevatore, la cessione delle quote latte non avrebbe potuto essere considerata sostitutiva di un reddito di allevamento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, Tuir, e, quindi, non tassabile in quanto già inclusa nel regime forfettario degli estimi agrari.
L'agricoltore decideva così per l'impugnazione dell'atto fiscale. Il codice attribuito all'attività principale di coltivazione di cereale è da inquadrarsi nello svolgimento dell'attività agricola, per cui la cessione delle quote ha comunque natura sostitutiva del reddito agrario. E la Commissione tributaria provinciale di Vercelli ha ritenuto corrette le ragioni prospettate dal ricorrente.
Le caratteristiche
Il contribuente ha tutte le caratteristiche dell'imprenditore agricolo previste dall'articolo 2082 del codice civile. L'agricoltore, nel processo produttivo, utilizza beni materiali quali il fondo rustico e le sementi, e beni immateriali quali marchi, denominazioni di origine, indicazioni geografiche, brevetti vegetali, e quote latte di produzione. Con la risoluzione n. 51 del 4 aprile 2006 l'agenzia delle Entrate aveva già definitivamente chiarito come le cessioni delle quote latte e dei diritti di reimpianto dei vigneti fossero inclusi nella determinazione catastale del reddito agrario.
Le quote e i diritti costituiscono una forma di «diritto a produrre» e sono pertanto cedibili ad altre imprese altrimenti prive dei requisiti per operare. Tale «diritto a produrre» è un bene immateriale strumentale dell'azienda. Si tratta di una componente essenziale senza la quale non può essere legittimamente esercitata l'attività di produzione e vendita di latte e di coltivazione dei vigneti. Il trasferimento temporaneo, o anche definitivo, di tali diritti, rappresenta la cessione di un bene immateriale dell'azienda agricola.