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Norme e Tributi Approfondimenti

Non tassabile il coltivatore che cede le quote latte

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Questo articolo è stato pubblicato il 06 settembre 2010 alle ore 08:07.

Non è tassabile la cessione delle "quote latte" del coltivatore di cereali. Questo il principio espresso dalla Ctp Vercelli con la sentenza 41/2/10.
La vicenda al centro della pronuncia inizia da una segnalazione della Dre Piemonte riguardante la vendita delle quote latte per le campagne agrarie dal 2001 al 2003. L'ufficio invitava il contribuente a fornire chiarimenti sulle cessioni senza ricevere risposta alcuna. Seguiva l'accertamento. Il fisco quantificava la cessione delle quote latte in un valore medio di 0,29 euro al litro e accertava un maggiore reddito di 53mila euro circa.
Siccome il contribuente non era allevatore, la cessione delle quote latte non avrebbe potuto essere considerata sostitutiva di un reddito di allevamento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, Tuir, e, quindi, non tassabile in quanto già inclusa nel regime forfettario degli estimi agrari.
L'agricoltore decideva così per l'impugnazione dell'atto fiscale. Il codice attribuito all'attività principale di coltivazione di cereale è da inquadrarsi nello svolgimento dell'attività agricola, per cui la cessione delle quote ha comunque natura sostitutiva del reddito agrario. E la Commissione tributaria provinciale di Vercelli ha ritenuto corrette le ragioni prospettate dal ricorrente.
Le caratteristiche
Il contribuente ha tutte le caratteristiche dell'imprenditore agricolo previste dall'articolo 2082 del codice civile. L'agricoltore, nel processo produttivo, utilizza beni materiali quali il fondo rustico e le sementi, e beni immateriali quali marchi, denominazioni di origine, indicazioni geografiche, brevetti vegetali, e quote latte di produzione. Con la risoluzione n. 51 del 4 aprile 2006 l'agenzia delle Entrate aveva già definitivamente chiarito come le cessioni delle quote latte e dei diritti di reimpianto dei vigneti fossero inclusi nella determinazione catastale del reddito agrario.
Le quote e i diritti costituiscono una forma di «diritto a produrre» e sono pertanto cedibili ad altre imprese altrimenti prive dei requisiti per operare. Tale «diritto a produrre» è un bene immateriale strumentale dell'azienda. Si tratta di una componente essenziale senza la quale non può essere legittimamente esercitata l'attività di produzione e vendita di latte e di coltivazione dei vigneti. Il trasferimento temporaneo, o anche definitivo, di tali diritti, rappresenta la cessione di un bene immateriale dell'azienda agricola.

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Tags Correlati: Agenzia Entrate | Ctp Vercelli | Istat | Normativa | Unità di attività economica locali

 

La questione dei proventi
I proventi che ne derivano non sono ricavi d'impresa né plusvalenze tassabili, ma vengono inclusi nel reddito agrario stimato catastalmente ai sensi dell'articolo 32 del Tuir, senza generazione di plusvalenze. La cessione di quote latte può essere una plusvalenza tassabile, calcolata sulla base della differenza tra il valore di vendita e quello di acquisto, esclusivamente nel caso in cui si sia scelto il regime di determinazione analitico del reddito dell'impresa, calcolato come differenza tra ricavi e costi.
La definizione
Il collegio ha infine richiamato la definizione dell'Istat adottata in occasione del censimento generale dell'agricoltura e nelle rilevazioni campionarie, conforme a quella fornita in ambito comunitario, secondo cui è azienda agricola «l'unità tecnico-economica, soggetta ad una gestione unitaria, che produce prodotti agricoli», ovvero che effettuano produzione agraria, forestale o zootecnica.
Le aziende agricole sono pertanto delle unità di attività economica locali (Uael) che producono beni (prodotti agricoli e zootecnici) e servizi ad essi connessi, sotto la responsabilità di un conduttore che ne cura, direttamente o indirettamente, gli aspetti tecnici ed economici.
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I passaggi


- Ctp Vercelli sentenza 41/02/10

Le quote latte vanno inquadrate «tra le componenti dell'azienda ed in particolare nella categoria dei beni immoterioli, al pari delle licenze, concessioni» con la diretta conseguenza che il trasferimento di tali diritti temporaneo (locazione) o definitivo (cessione) regolamentati do altri soggetti si configura come la cessione di un «bene immateriale dell'azienda agricola medesima». Conseguentemente il «reddito agrario» è determinato sulla base della rendita catasta le, nel cui ambito perde rilevanza l'effettiva determinazione dei costi e dei ricavi. Tale rendita, stimata nel reddito medio ordinario del terreno, è stabilita secondo lo produzione agricola da esso ritraibile in base al genere di produzione praticata. Rientrano nella determinazione di tale reddito, pertanto, le attività che sono riconducibili all'esercizio «ordinario» dell'agricoltura ossia quelle attività collegate allo sfruttamento del terreno.

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