Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 07 settembre 2010 alle ore 08:01.
L'agenzia delle Entrate alza definitivamente bandiera bianca nei confronti delle istanze di rimborso presentate dai contribuenti per il riconoscimento dei costi rettificati per competenza sulla base di una verifica fiscale.
I contribuenti che si sono visti rettificare il proprio reddito a seguito dell'errata imputazione di un componente negativo di reddito in un periodo d'imposta diverso da quello nel quale era stato originariamente dedotto potranno ora avvalersi, senza alcun ostacolo, dell'istanza di rimborso entro il termine di due anni dal momento in cui l'atto accertativo è divenuto definitivo. Ciò anche nell'ipotesi in cui siano decaduti i termini ordinari (48 mesi) per poter presentare la domanda.
La parola "fine" alla questione è, infatti, giunta con la circolare 23/E del 4 maggio scorso con la quale l'amministrazione finanziaria ha suggerito agli uffici locali di abbandonare i contenziosi aventi a oggetto tale problematica. Tuttavia, affinché il rimborso delle maggiori imposte possa essere riconosciuto senza particolari intoppi burocratici occorre che il contribuente ponga in essere alcuni accorgimenti già in sede di verifica.
Il quadro normativo
Il problema della possibilità di rettificare a proprio favore la dichiarazione dei redditi oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, a norma dell'articolo 2, comma 8-bis del Dpr n. 322/1998, era già stato risolto con la risoluzione 459/E del 2 dicembre 2008.
In essa le Entrate avevano sottolineato che al soggetto non poteva essere negata la facoltà di far valere il credito vantato; ciò non attraverso Unico, bensì inoltrando l'istanza di rimborso a norma dell'articolo 38 del Dpr n. 602/1973.
Nonostante il chiarimento, la questione restava aperta con riferimento a quelle situazioni in cui l'ufficio accertatore aveva provveduto, nel corso di una verifica, a imputare per competenza un componente negativo di reddito a un periodo d'imposta diverso rispetto a quello "prescelto" dal contribuente. Ciò soprattutto se risultava trascorso il termine dei 48 mesi per la domanda di rimborso ordinario.