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Questo articolo è stato pubblicato il 09 settembre 2010 alle ore 08:05.
Chi decide il cartellone di un teatro pubblico e, soprattutto, che voce hanno i titolari dei palchi? La risposta viene da una sentenza del Tar di Parma (n. 434 del 3 settembre) che riguarda il Teatro di Busseto, cioè la patria di Giuseppe Verdi, che fa base anche su una serie di citazioni latine tratte dal Digesto italiano.
Il comune, proprietario della struttura, si contrapponeva ai titolari del diritto di palco, i quali facevano leva sulla loro passione e sul diritto ultracentenario ad assistere in modo privilegiato alle rappresentazioni. I diritti di palco rischiavano così di interferire con la gestione imprenditoriale del teatro, quando si trattava di scegliere l'operatore idoneo a predisporre i cartelloni. Calendari, artisti e – indirettamente – anche flussi turistici hanno così rischiato un vassallaggio al diritto di chi "possiede" un palco.
I giudici hanno limitato il rischio di questa interferenza, sottolineando la matrice esclusivamente privatistica dei diritti di palco. Questi diritti, nati come una forma di comunione, si sono evoluti diventando generiche precedenze nella fruizione di spettacoli dallo stesso palco.
L'origine dei palchi è contemporanea alla nascita dei teatri, quando il suolo era pubblico e le costruzioni circostanti erano eseguite dai privati. In conseguenza, la platea (senza sedie) era destinata al popolo, mentre i palchi agli abbienti, che sostenevano le spese di manutenzione e gestione della struttura. Anche le chiese e i cimiteri riproducevano lo stesso equilibrio. Ma per i teatri è stata necessaria una legge (n. 1336/1939) per regolare la materia. Superando dissensi e problemi di gestione, si è così stabilito che i diritti sui palchi potevano essere espropriati, versando un indennizzo pressoché simbolico. Molti palchi sono tuttavia rimasti oggetto di diritti, tramandati in famiglia, anche perché, venute meno molte delle libertà di godere del luogo, il diritto di palco si era ristretto a una mera "servitù di guardare", a favore proprio e dei propri ospiti.
Oggi, il diritto di palco consiste nella facoltà di poter assistere alle rappresentazioni teatrali programmate, con priorità nell'utilizzo del palco ma sempre pagando il biglietto. I titolari possono così assistere alle rappresentazioni sempre dallo stesso palco e decidendo prima degli altri se andare a teatro e quali amici ospitare. Il diritto di palco non genera risparmi sul biglietto, ma consente un'identificazione con il luogo, il lustro di una posizione centrale, la continuità di relazioni con i vicini. Tutto ciò – sottolinea il Tar – non poteva estendersi fino a intromettersi nella complessa gestione del teatro. Nel caso deciso, i ricorrenti potranno quindi interloquire con l'organizzazione, ma solo in una fase consultiva e comunque non da titolari di alcun diritto.