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Norme e Tributi Fisco

REDDITI OLTRE CONFINE / Costa caro l'errore con l'estero

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Questo articolo è stato pubblicato il 08 settembre 2010 alle ore 16:52.

Il prossimo 30 settembre le società semplici, le persone fisiche e gli enti non commerciali dovranno trasmettere il modello Unico 2010 relativo ai redditi prodotti nel 2009. Queste categorie di contribuenti dovranno prestare particolare attenzione alla compilazione del quadro RW (si veda anche Il Sole 24 Ore del 3 settembre 2010).

Infatti da quest'anno le istruzioni alla sua compilazione risultano rinnovate rispetto ai periodi precedenti in quanto l'Agenzia ha ampliato le categorie di beni soggetti di monitoraggio fiscale e ristretto i codici «operazioni con l'estero» da utilizzare nel modello RW.

La circolare della Agenzia delle Entrate 43/E del 10 ottobre 2009 ha rivisto i criteri secondo cui le attività detenute all'estero devono essere riportate nel modello RW. Gli immobili e le attività finanziarie estere devono essere indicate in ogni caso (a meno che non siano state affidate in amministrazione o gestione a intermediari italiani), mentre i titoli emessi in Italia ma acquistati all'estero vanno riportati solo nell'ipotesi di cessione suscettibile di realizzo di plusvalenza ai sensi dell'articolo 67 del Tuir. Inoltre, le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione vanno indicate quando il contratto non è concluso tramite un intermediario finanziario italiano e quand'anche le prestazioni vengono pagate all'estero.

Le nuove penalità
Il regime sanzionatorio è particolarmente pesante in presenza di omissioni nella compilazione del quadro RW. L'omessa compilazione della sezione 1° (trasferimenti di denaro e titoli senza l'intervento dell'intermediario residente) comporta l'applicazione di una sanzione che va dal 5 al 25% degli importi omessi. Per l'omissione delle sezioni 2° e 3° la sanzione è elevata dal 10 al 50%; in questa ipotesi la norma prevede la confisca dei beni per l'importo omesso corrispondente. Inoltre l'articolo 12 del Dl n. 78 ha introdotto la presunzione relativa secondo cui le attività non indicate, se possedute in Paesi a regime fiscale privilegiato, si considerano formate con redditi sottratti a imposizione. Per questa sanzione l'articolo 1 del Dl 194/2009 ha raddoppiato i termini per l'accertamento (ovvero da 1 più 4 anni a 1 più 8 anni).

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Tags Correlati: Agenzia Entrate | Comunità Europea | CR | Italia | Tutela dei diritti | Unico 2010 | Unico 2011

 

Data la gravità delle sanzioni comminate si consiglia, in caso di incertezza di indicare nel modulo RW anche attività che presumibilmente potrebbero essere escluse dall'obbligo di monitoraggio nel modulo RW.

Le esclusioni
Dal modulo RW devono essere escluse le attività finanziarie e i beni esteri che sono stati oggetto di scudo fiscale nel 2009 (ovvero con presentazione della dichiarazione riservata presentata entro il 15 dicembre 2009 con contestuale versamento dell'imposta sostitutiva del 5%). L'esonero dalla compilazione del modulo RW riguarda anche i beni regolarizzati o rimpatriati nel periodo 1° gennaio - 30 aprile 2010 a condizione che la dichiarazione di emersione sia stata presentate entro il 30 aprile.

Le sezioni
Con la circolare 43/E/2009 l'Agenzia ha chiarito che il possesso di fabbricati all'estero va in ogni caso dichiarato nel modulo RW (nella sezione II°), superando così la distinzione fra immobile estero produttivo di reddito in Italia o meno.
Sempre nella sezione II° devono essere indicate tutte le attività finanziarie (azioni, quote sociali, obbligazioni, strumenti derivati eccetera) detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2009 ad eccezione di quelle affidate in gestione o amministrazione a intermediari finanziari residenti e che i proventi siano accreditati ai medesimi soggetti. In questa sezione devono essere riportati i valori degli investimenti in base alla loro consistenza al 31 dicembre 2009 (articolo 4, comma 4, Dl 167/1990).

La sezione III° invece è destinata ad accogliere i movimenti di capitale effettuati dal contribuente, dall'Italia all'estero e viceversa nonché dei movimenti estero su estero, relativi ai beni indicati nella sezione II° se tali movimenti nell'anno solare superano i 10.000 euro e sono effettuati tramite intermediari finanziari (sia residenti che non). A titolo esemplificativo vanno riportati in questa sezione i movimenti di capitali effettuati per acquistare fabbricati all'estero oppure per l'accreditamento su conto corrente estero dei mezzi finanziari necessari per il fabbisogno del fabbricato stesso. Su queste ultime operazioni però si pone il dubbio su quale sia il codice operazione opportuno. Infatti, da quest'anno non essendo più presenti i codici di flusso si pone il dubbio se indicare il codice 15 (beni immobili) o l'1 (conto correnti esteri).

La sezione I° ha, invece, un carattere residuale rispetto alle altre due; infatti essa deve essere compilata per i trasferimenti di denaro (o titoli di massa) che riguardano l'Italia con l'estero (sia "da" che "verso") effettuati per il tramite di intermediari non residenti se l'importo nell'anno solare supera sempre i 10.000 euro, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria. I trasferimenti all'estero o dall'estero in forma diretta, mediante trasporto al seguito, non vanno indicati nella presente sezione.
Ai fini di una corretta individuazione dei beni da indicare nel modulo RW può essere utile rapportarsi, durante la compilazione della dichiarazione dei redditi, anche ai quadri CR e CE (si veda la scheda).

L'EFFETTO SCUDO
Non vanno in RW i beni e le attività rimpatriate e/o regolarizzate con lo scudo fiscale Ter. Per i beni regolarizzati che restano all'estero RW dovrà essere compilato dall'Unico 2011 (Unico 2012 per chi si è avvalso dello scudo fiscale nel 2010 entro il 30 aprile)

SENZA CREDITO
Non generano credito le imposte pagate in via provvisoria o in acconto e quelle per le quali c'è il diritto al rimborso. Il credito per le imposte estere spetta fino alla concorrenza della imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra reddito estero e reddito complessivo

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