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Questo articolo è stato pubblicato il 08 settembre 2010 alle ore 16:52.
Il prossimo 30 settembre le società semplici, le persone fisiche e gli enti non commerciali dovranno trasmettere il modello Unico 2010 relativo ai redditi prodotti nel 2009. Queste categorie di contribuenti dovranno prestare particolare attenzione alla compilazione del quadro RW (si veda anche Il Sole 24 Ore del 3 settembre 2010).
Infatti da quest'anno le istruzioni alla sua compilazione risultano rinnovate rispetto ai periodi precedenti in quanto l'Agenzia ha ampliato le categorie di beni soggetti di monitoraggio fiscale e ristretto i codici «operazioni con l'estero» da utilizzare nel modello RW.
La circolare della Agenzia delle Entrate 43/E del 10 ottobre 2009 ha rivisto i criteri secondo cui le attività detenute all'estero devono essere riportate nel modello RW. Gli immobili e le attività finanziarie estere devono essere indicate in ogni caso (a meno che non siano state affidate in amministrazione o gestione a intermediari italiani), mentre i titoli emessi in Italia ma acquistati all'estero vanno riportati solo nell'ipotesi di cessione suscettibile di realizzo di plusvalenza ai sensi dell'articolo 67 del Tuir. Inoltre, le polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione vanno indicate quando il contratto non è concluso tramite un intermediario finanziario italiano e quand'anche le prestazioni vengono pagate all'estero.
Le nuove penalità
Il regime sanzionatorio è particolarmente pesante in presenza di omissioni nella compilazione del quadro RW. L'omessa compilazione della sezione 1° (trasferimenti di denaro e titoli senza l'intervento dell'intermediario residente) comporta l'applicazione di una sanzione che va dal 5 al 25% degli importi omessi. Per l'omissione delle sezioni 2° e 3° la sanzione è elevata dal 10 al 50%; in questa ipotesi la norma prevede la confisca dei beni per l'importo omesso corrispondente. Inoltre l'articolo 12 del Dl n. 78 ha introdotto la presunzione relativa secondo cui le attività non indicate, se possedute in Paesi a regime fiscale privilegiato, si considerano formate con redditi sottratti a imposizione. Per questa sanzione l'articolo 1 del Dl 194/2009 ha raddoppiato i termini per l'accertamento (ovvero da 1 più 4 anni a 1 più 8 anni).