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Questo articolo è stato pubblicato il 09 settembre 2010 alle ore 08:38.
Codici e limiti differenti tra stato e stato. È quanto emerge dalle tabelle pubblicate martedì dall'agenzia delle Entrate che ha reso note le modalità applicative per inoltrare le istanze di rimborso dell'Iva assolta in un altro Stato Ue, da un contribuente nazionale, ai sensi dell'articolo 38 bis 1 del Dpr 633/72 (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri).
Le istanze di rimborso devono essere trasmesse entro il 30 settembre 2010 e devono essere relative all'Iva pagata (quindi già divenuta esigibile) in altri Stati comunitari nel 2009. La richiesta di rimborso deve essere trasmessa in via telematica alle Entrate, Centro operativo di Pescara, direttamente dal soggetto passivo stabilito in Italia o tramite gli intermediari abilitati e organismi idonei. Nella fattispecie il richiedente che delega un altro soggetto deve consegnargli un'attestazione sottoscritta, nella quale comunica di aver acquistato i beni e i servizi (la cui imposta viene richiesta a rimborso) in qualità di soggetto passivo e di non ricadere in nessuna delle condizioni di esclusione dal rimborso (esempio, contribuente minimo o agricoltore in regime speciale).
L'Agenzia ha anche reso noto, tramite due tabelle, l'elenco dei requisiti stabiliti da ogni Stato Ue e la tabella dei codici da utilizzare per la descrizione dei beni e servizi oggetto delle operazioni per le quali si chiede il rimborso.
La mancata o l'errata indicazione di questi elementi comporta il rifiuto da parte delle Entrate all'inoltro della domanda di rimborso al competente organo dell'altro Stato Ue. Il rifiuto viene comunicato dall'Agenzia entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione dell'istanza con provvedimento motivato. A questo riguardo il comunicato ribadisce che il contribuente che si accorge di eventuali errori prima della scadenza del termine può inoltrare l'istanza correttiva che deve riportare, oltre agli elementi modificati, tutti gli altri dati non interessati da correzioni. Alcuni Stati membri si sono avvalsi della facoltà di richiedere, contestualmente all'invio dell'istanza di rimborso, anche copia delle fatture di acquisto. Ad esempio, l'esibizione delle fatture viene richiesta dall'Austria quando gli importi imponibili superano determinate soglie.