House Ad
House Ad
 

Norme e Tributi Diritto

La sentenza sulle tabelle millesimali non è una vera rivoluzione

Storia dell'articolo

Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 09 settembre 2010 alle ore 13:20.

Non è trascorso nemmeno un mese dal deposito della sentenza n. 18477, avvenuto il 9 agosto 2010, e si è già acceso tra gli esperti del settore un vivace dibattito sulla reale portata della pronuncia e sulla relativa applicabilità. Alcuni autori, commentando a "caldo" la sentenza, hanno parlato di "piccola rivoluzione per il condominio", di un "addio alla necessità del consenso unanime per la revisione delle tabelle", e ancora di "un principio di portata dirompente" ma un' accurata disamina del testo della sentenza non legittima affatto siffatte generiche affermazioni.

Un minimo di coerenza impone innanzitutto di precisare che le Sezioni Unite sono in realtà intervenute per dirimere un preesistente contrasto giurisprudenziale, come confermato dall'ordinanza n. 2568 del 2 febbraio 2009 con la quale la seconda sezione della Suprema Corte, - Presidente relatore sempre il dottor Roberto Michele Triola, estensore della sentenza in analisi – aveva chiesto alle Sezioni Unite di pronunciarsi, stante le notevoli discrepanze nella giurisprudenza di legittimità, sulla competenza dell'assemblea condominiale alla approvazione (revisione) delle tabelle e sui limiti della legittimazione passiva dell'amministratore condominiale .

Quanto riferito risulta confermato dal fatto che la sentenza n. 18477/2010 costituisce la pedissequa riproduzione della motivazione e dell'excursus giurisprudenziale già contenuto nella citata ordinanza del febbraio 2009. Nel sancire che le tabelle millesimali possono essere modificate dall'assemblea condominiale con il quorum qualificato previsto dall'art. 1136, 2° comma codice civile (maggioranza degli intervenuti rappresentati almeno la metà del valore dell'edificio) la Cassazione ha in realtà affermato di voler dare continuità a quell'orientamento, peraltro più recente, del medesimo Collegio (cfr Cass. n. 4219/07; Cass. 17276/2005) secondo il quale è valida la delibera modificativa della tabella millesimale di natura non convenzionale assunta dall'organo assembleare con la maggioranza prescritta dal secondo comma del citato disposto codicistico (art. 1136 cod. civ.).

Sotto questo aspetto non è stato quindi <spezzato> alcun tabù nel condominio, contrariamente a quanto si legge nei commenti editi, ma si è fatto solo chiarezza con una sentenza delle Sezioni Unite, di maggiore autorevolezza rispetto alla precedenti rese da alcune sezioni semplici, segnatamente dalla seconda sezione civile. Un mutamento di prospettiva importante è invece ravvisabile laddove la Corte Suprema affronta, ancorchè non proprio lucidamente, la diversa questione della natura contrattuale delle tabelle millesimali per giungere comunque a confermare un principio consolidato ovvero la necessità dell'unanimità dei consensi per la modifica o revisione delle tabelle "contrattuali".

L’articolo continua sotto

Tags Correlati: Autorità giudiziaria | Corte di Cassazione | Diritto della proprietà | Roberto Michele Triola

 

Dapprima la Corte Suprema ha negato, con puntuali e ricche argomentazioni, che possa avere natura negoziale di accertamento la deliberazione che approva le tabelle in quanto si traduce «nell'approvazione del risultato di un'operazione tecnica», non comportante la «risoluzione o la preventiva eliminazione di controversie, di discussione o di dubbi.... ragion per cui il semplice riconoscimento che le operazioni sono state compiute in conformità del precetto legislativo non può qualificarsi attività negoziale», osservando che il deliberato che approva le tabelle «non si pone come fonte diretta dell'obbligo contributivo del condomino, che è nella legge prevista, ma solo come parametro di quantificazione dell'obbligo; determinato in base ad una valutazione tecnica ...» e che «la caratteristica propria del negozio guridico è di contro la conformazione della realtà oggettiva alla volontà delle parti...».

Rilevano, inoltre, le Sezioni Unite che il negozio di accertamento di un diritto di proprietà sulle singole unità esclusive e sulle parti comuni «dovrebbe risultare per iscritto», di talché non appare nemmeno possibile sostenere, secondo la Corte Suprema, che il consenso dei condomini che hanno partecipato alla delibera di approvazione dei millesimi potrebbe «essere validamente manifestato per facta concludentia», vale a dire tenendo un comportamento successivamente alla delibera che si concreti nell'assunzione di un impegno nei confronti di coloro che «hanno votato nello stesso modo».

Dopo aver escluso, con scrupolo e chiarezza di argomentazioni, la natura convenzionale delle tabelle approvate con il quorum maggioritario o per facta concludentia, ancorchè allegate al regolamento condominiale, alias di quelle tabelle di cui ha sancito la modificabilità con la maggioranza ex art. 1136 2° comma cod. civ., la sentenza prende in esame le carature millesimali allegate al regolamento di natura convenzionale che notoriamente sono quelle predisposte dall'originario unico proprietario ed accettate dagli originari acquirenti delle singole unità immobiliari, tabelle in relazione alle quali la monolitica giurisprudenza non aveva mai dubitato della necessità della unanimità dei consensi per la relativa modifica proprio sul presupposto della natura negoziale delle stesse.

In questo passo della motivazione la sentenza parrebbe aver operato una distinzione sicuramente innovativa ma la pronuncia sul punto appare priva di quella chiarezza e coerenza che sin qui l'aveva contrassegnata ed è foriera di dar luogo a incertezze applicative e correlativamente a incrementare, anzichè a ridurre, il contenzioso in materia.
La Corte ha infatti sancito il principio, di per sè chiaro, che non può attribuirsi natura convenzionale alle tabelle per il solo fatto che sono state, ex art. 68 disp. att. cod. civ., «allegate ad un regolamento di origine c.d. contrattuale», ma non ha colto l'occasione per far altrettanto chiarezza in ordine a quando o in presenza di quali presupposti è ivi configurabile l'approvazione della c.d. "convenzione" di cui continua ad affermarne la modificabilità esclusivamente con il consenso unanime di tutti i condomini o per atto dell'Autorità Giudiziaria.

Le uniche precisazioni contenute nella sentenza si sostanziano infatti nei seguenti rilievi: a) nel regolamento di natura contrattuale sono individuabili due gruppi di disposizioni, quelle regolamentari e quelle tipicamente contrattuali e sole per queste ultime, ai fini della modifica, è necessario l'accordo di tutti i condomini; b) per attribuire natura contrattuale alle tabelle ivi allegate deve risultare che con le stesse «si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese, si sia inteso, cioè, approvare quella "diversa convenzione" di cui all'art. 1123 comma 1, cod. civ.».

In tale contesto, nel sottolineare che il rilievo sub a) è sempre stato incontroverso nella giurisprudenza di legittimità, è agevole osservare che nella prassi si porrà il problema di accertare, nell'ottica di riconoscere carattere negoziale o meno alle tabelle annesse al regolamento contrattuale e quindi per individuarne il regime ai fini della relativa modifica, se con dette tabelle si sia inteso introdurre o meno deroghe ai criteri legali codicisticamente sanciti.

È lecito chiedersi soprattutto per il futuro se il regolamento contrattuale, nell'ottica di introdurre la c.d. convenzione, modificabile solo con il consenso unanime, dovrà fare espressa menzione di eventuali deroghe al principio di proporzionalità fissato dall'art. 68 disp. att. cod. civ. (norma pacificamente derogabile) ovvero se tali deroghe potranno essere desunte in via interpretativa dalle carature millesimali ascritte ai singoli immobili ad esso annesse; operazione quest'ultima squisitamente tecnica e foriera di determinare ulteriori incertezze applicative anche in considerazione della mancata chiarezza sui criteri di consueto utilizzati dagli estensori delle tabelle nella formazione dei millesimi.

Shopping24

Da non perdere

Economia Usa a stelle e (7) rischi

Quale futuro si prospetta per l'economia degli Usa e per quella globale, inevitabilmente

Senza Pedemontana le imprese frenano

Se ne parla da vent'anni e ancora non c'è. L'Expo 2015 sembrava l'occasione buona per arrivare in

Lettere

I mutui latitano ma le banche abbiano più coraggio Mi chiamo Andrea Bucci, sono un giovane

Il posto italiano sul treno cinese

Dapprima le cattive notizie: l'anno appena trascorso è stato, per gli italiani, il peggiore del

Grillo è tornato e vuole contendere l'elettorato a Berlusconi

Una mossa a effetto di Beppe Grillo era attesa come inevitabile ormai da qualche settimana. Da

Casa, la banca non ti dà il mutuo? Allora meglio un affitto con riscatto. Come funziona

Il mercato dei mutui in Italia resta al palo. Nell'ultimo mese la domanda di prestiti ipotecari è


Jeff Bezos primo nella classifica di Fortune «businessperson of the year»

Dai libri alla nuvola informatica: Jeff Bezos, fondatore e amministratore delegato di Amazon,

Iron Dome, come funziona il sistema antimissile israeliano che sta salvando Tel Aviv

Gli sporadici lanci di razzi iraniani Fajr-5 contro Gerusalemme e Tel Aviv costituiscono una

Dagli Assiri all'asteroide gigante del 21/12/2012, storia di tutte le bufale sulla fine del mondo

Fine Del Mondo, Armageddon, end of the World, Apocalypse? Sembrerebbe a prima vista roba da