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Questo articolo è stato pubblicato il 09 settembre 2010 alle ore 13:20.
Non è trascorso nemmeno un mese dal deposito della sentenza n. 18477, avvenuto il 9 agosto 2010, e si è già acceso tra gli esperti del settore un vivace dibattito sulla reale portata della pronuncia e sulla relativa applicabilità. Alcuni autori, commentando a "caldo" la sentenza, hanno parlato di "piccola rivoluzione per il condominio", di un "addio alla necessità del consenso unanime per la revisione delle tabelle", e ancora di "un principio di portata dirompente" ma un' accurata disamina del testo della sentenza non legittima affatto siffatte generiche affermazioni.
Un minimo di coerenza impone innanzitutto di precisare che le Sezioni Unite sono in realtà intervenute per dirimere un preesistente contrasto giurisprudenziale, come confermato dall'ordinanza n. 2568 del 2 febbraio 2009 con la quale la seconda sezione della Suprema Corte, - Presidente relatore sempre il dottor Roberto Michele Triola, estensore della sentenza in analisi – aveva chiesto alle Sezioni Unite di pronunciarsi, stante le notevoli discrepanze nella giurisprudenza di legittimità, sulla competenza dell'assemblea condominiale alla approvazione (revisione) delle tabelle e sui limiti della legittimazione passiva dell'amministratore condominiale .
Quanto riferito risulta confermato dal fatto che la sentenza n. 18477/2010 costituisce la pedissequa riproduzione della motivazione e dell'excursus giurisprudenziale già contenuto nella citata ordinanza del febbraio 2009. Nel sancire che le tabelle millesimali possono essere modificate dall'assemblea condominiale con il quorum qualificato previsto dall'art. 1136, 2° comma codice civile (maggioranza degli intervenuti rappresentati almeno la metà del valore dell'edificio) la Cassazione ha in realtà affermato di voler dare continuità a quell'orientamento, peraltro più recente, del medesimo Collegio (cfr Cass. n. 4219/07; Cass. 17276/2005) secondo il quale è valida la delibera modificativa della tabella millesimale di natura non convenzionale assunta dall'organo assembleare con la maggioranza prescritta dal secondo comma del citato disposto codicistico (art. 1136 cod. civ.).
Sotto questo aspetto non è stato quindi <spezzato> alcun tabù nel condominio, contrariamente a quanto si legge nei commenti editi, ma si è fatto solo chiarezza con una sentenza delle Sezioni Unite, di maggiore autorevolezza rispetto alla precedenti rese da alcune sezioni semplici, segnatamente dalla seconda sezione civile. Un mutamento di prospettiva importante è invece ravvisabile laddove la Corte Suprema affronta, ancorchè non proprio lucidamente, la diversa questione della natura contrattuale delle tabelle millesimali per giungere comunque a confermare un principio consolidato ovvero la necessità dell'unanimità dei consensi per la modifica o revisione delle tabelle "contrattuali".