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Questo articolo è stato pubblicato il 09 settembre 2010 alle ore 08:13.
Se per gli studi di settore non vi è più alcun dubbio sul fatto che gli stessi da soli non possono rilevare come presunzioni semplici (si veda anche «Il Sole 24 Ore» di ieri), più di qualche perplessità si hanno, invece, sull'inquadramento del nuovo accertamento sintetico (redditometro compreso).
Gli studi
Per gli studi di settore, le sezioni unite della Corte di cassazione (sentenze del 18 dicembre 2009) hanno fissato definitivamente il principio che gli stessi non rappresentano altro che una possibile anomalia del comportamento fiscale del contribuente e solamente attraverso la successiva personalizzazione, da attuarsi con il contraddittorio, si possono avere i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici. Va comunque rilevato che gli elementi di gravità, precisione e concordanza vanno in qualche modo "sdrammatizzati". Si tratta di un'aggettivazione ridondante e non particolarmente significativa: la precisione, ad esempio, non può essere propria di una presunzione. D'altro canto, l'ordinamento italiano sta mantenendo in vita una previsione che deriva dall'articolo 1353 del Codice napoleonico (anno 1804). Sembra più corretto affermare che si ha una presunzione semplice quando c'è un insieme di elementi presuntivi in grado di determinare un'elevata probabilità del fatto presunto.
L'accertamento sintetico
Quanto all'accertamento sintetico (redditometro compreso), prima delle modifiche introdotte dalla manovra economica 2010, la Cassazione aveva prevalentemente sancito la natura di presunzione legale, con inversione dell'onere di prova in capo al contribuente. Vi erano – prevalentemente in dottrina – anche delle tesi diverse, che intendevano inquadrare l'accertamento sintetico tra le presunzioni semplici, così come vi era chi riteneva l'accertamento sintetico annoverabile tra le presunzioni semplici e il redditometro tra le presunzioni legali. Quest'ultima tesi, però, era forse quella più facilmente contestabile in quanto il redditometro non è altro che una specie del più ampio genere dell'accertamento sintetico e, quindi, non poteva essere che una specie avesse un inquadramento presuntivo superiore rispetto al genere di cui fa parte.