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Questo articolo è stato pubblicato il 10 settembre 2010 alle ore 22:36.
Dal 13 febbraio 2010 i dipendenti pubblici a contatto con il pubblico devono rendere conoscibile il proprio nominativo attraverso l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro. L'obbligo è entrato in vigore dopo che la Riforma Brunetta ha modificato il D.lgs. n. 165/2001. Ieri, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la circolare numero 3/2010 della Funzione Pubblica che contiene i chiarimenti e le istruzioni sul nuovo adempimento.
L'azione di trasparenza coinvolge tutte le amministrazioni che applicano il Testo unico del pubblico impiego. Sono inclusi quindi i dipendenti delle regioni e degli enti locali mentre sono esclusi i magistrati, gli avvocati dello Stato, i professori universitari e il personale appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia e al Corpo dei Vigili del Fuoco.
Nel documento a firma del Ministro Brunetta, si coglie l'occasione per precisare cosa debba intendersi per "attività a contatto con il pubblico". Si tratta di quelle azioni e di quelle mansioni svolte in luogo pubblico e luogo aperto al pubblico nei confronti di un'utenza indistinta. Poiché però siamo in presenza di una moltitudine di pubbliche amministrazioni differenti, il consiglio che immediatamente segue è quello di una identificazione specifica per ciascun ente sulla base delle proprie caratteristiche e della vocazione specifica nello svolgimento delle funzioni assegnate dal legislatore.
Due sono le modalità per identificare il dipendente: un cartellino o una targa da apporre presso la postazione di lavoro. Si tratta di possibilità alternative, ma nulla vieta che possano essere adottate entrambe. Non va mai persa di vista la finalità dell'adempimento: l'identificazione dell'addetto. Ecco quindi le istruzioni sul contenuto del cartellino o della targa. Elemento minimo è la conoscenza del proprio nominativo, ma anche in questo caso si suggerisce all'amministrazione di valutare eventuali ulteriori elementi da inserire in riferimento al ruolo del soggetto nell'ambito dell'organizzazione: posizione professionale, profilo, qualifica, ufficio di appartenenza. Non vanno invece indicate informazioni di dati personali non pertinenti od eccedenti la finalità, come ad esempio la data di nascita.