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Questo articolo è stato pubblicato il 12 settembre 2010 alle ore 14:14.
Ricapitalizzare una società costerà di più. Almeno quando lo si fa con fondi utilizzati come finanziamento dei soci. Secondo la Corte di cassazione è, infatti, soggetto all'aliquota del 3% di imposta di registro il finanziamento soci, intervenuto sulla base di un contratto verbale tra socio finanziatore e società finanziata, enunciato nel verbale assembleare nel quale venga deliberata la ricostituzione del capitale sociale azzerato da perdite, mediante rinuncia dei soci alla restituzione del finanziamento con la definitiva acquisizione delle somme versate come patrimonio netto della società. L'indicazione è arrivata dalla Cassazione con la sentenza n. 15585 del 30 giugno 2010.
La sentenza è dirompente in quanto, nella situazione di endemica sottocapitalizzazione in cui da sempre si trova la grande maggioranza delle società italiane con capitale concentrato su una ristretta compagine di soci (con massiccio ricorso alla prassi del finanziamento soci), le operazioni di aumento di capitale o di ripianamento perdite avvengono frequentemente mediante rinuncia dei soci ai finanziamenti effettuati. Ma, nonostante la ricorrenza di queste operazioni, specialmente in un periodo di crisi come l'attuale, non si sbaglia se si afferma che, dalla prassi professionale, non emerge che il fisco abbia mai mostrato attivismo per queste operazioni. Quando la stessa sentenza 15585 si proclama in linea con i propri precedenti 17899/2005, 5946/2007 e 11756/2008, se è vero che la sentenza n. 11756 tratta di un finanziamento soci enunciato nell'ambito di un'operazione di trasformazione della società finanziata, le altre due pronunce non paiono in tema. La sentenza n. 17899 riguarda, infatti, una fidejussione enunciata nell'ambito di un contratto di garanzia e la n. 5946 una cessione immobiliare che una società effettuò per rimborsare "in natura" un finanziamento formalizzato per scambio di corrispondenza tra società e socio finanziatore. In quest'ultima sentenza, quindi, si trattava dell'enunciazione di un contratto soggetto a registrazione solo in caso d'uso (a causa della sua formazione mediante corrispondenza), mentre la sentenza n. 15585 ha come oggetto l'enunciazione di un contratto verbale.