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Questo articolo è stato pubblicato il 15 settembre 2010 alle ore 09:59.
Per le attività finanziarie e patrimoniali all'estero, detenute in comunione o comproprietà, entrambi i contribuenti devono compilare il quadro RW di Unico. La compilazione va effettuata in riferimento al valore della propria quota solo nel caso di proprietà, altrimenti al 100% se coesistono la nuda proprietà e l'usufrutto. È uno dei chiarimenti contenuti nella circolare 45 delle Entrate che ha fornito i chiarimenti per la compilazione del quadro RW di Unico PF 2010.
In caso di comunione, cointestazione ovvero qualora sul bene sussistano più diritti reali (a esempio nuda proprietà e usufrutto), l'obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario, con riferimento al valore relativo alla propria quota di possesso. Si pensi ad esempio agli immobili in comproprietà, per i quali il monitoraggio è di fatto riferito solamente alla quota parte di competenza. Al contrario, qualora ciascun intestatario abbia la piena disponibilità delle attività finanziarie o patrimoniali, con riferimento all'intero valore dell'attività, la compilazione del modulo RW deve essere riferita all'intero valore. A esempio, nel caso di conti correnti cointestati, anche il soggetto delegato che abbia un potere di prelievo ha l'obbligo di compilazione del quadro RW. Quest'obbligo viene meno in caso di una mera delega di firma.
Il quadro RW non deve essere compilato per le attività estere di natura finanziaria affidate in gestione o in amministrazione a intermediari residenti, a condizione che i redditi derivanti da queste attività siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi. Parimenti, non vanno indicate nel quadro RW le attività che hanno costituito oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione. In particolare, coloro che si sono avvalsi della normativa sullo scudo fiscale entro il 31 dicembre 2009 non devono compilare il modulo RW relativo alla dichiarazione dei redditi 2009, mentre per le attività oggetto di emersione, la cui presentazione della dichiarazione riservata è avvenuta nel corso del 2010 (entro il 30 aprile), non deve essere compilato il quadro RW relativo alla dichiarazione dei redditi 2009, né quello relativo alla dichiarazione dei redditi 2010. Caso particolare per coloro che, pur avendo presentato la dichiarazione riservata nel 2009, non hanno potuto concludere la procedura di emersione per la presenza di cause ostative, e hanno quindi concluso, ovvero concluderanno, la procedura nel 2010: l'esonero di presentazione del quadro RW vale per entrambe le dichiarazioni relative ai redditi 2009 e 2010.