Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 13 settembre 2010 alle ore 08:03.
È essenziale qualificare correttamente il leasing come finanziario o operativo per individuare il regime fiscale del l'operazione.
Secondo la Banca d'Italia le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate dai contratti di locazione di beni, acquistati o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario dei beni al termine della locazione.
Sulla base di tale definizione, l'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 175/2003, ha qualificato il leasing operativo come il contratto di leasing caratterizzato dall'assenza della clausola di riscatto finale, affermando altresì che in tale fattispecie contrattuale mancherebbe il carattere finanziario tipico della locazione finanziaria, intesa nella sua accezione tradizionale. Pertanto, in relazione ai beni oggetto dei contratti di leasing operativo, anche se stipulati da intermediari finanziari nella veste di concedenti, non sarebbero applicabili le disposizioni tributarie che fanno riferimento alla locazione finanziaria.
Le direttrici
Lo scenario è completamente cambiato con il recepimento dei principi contabili internazionali nel nostro ordinamento. Secondo lo Ias n. 17, un contratto di leasing viene definito finanziario quando trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà del bene. Il diritto di proprietà può essere trasferito o meno al termine del contratto. Il leasing operativo viene definito in via residuale come un leasing differente dal leasing finanziario.
Pertanto, nel sistema Ias, la classificazione di un'operazione di leasing si basa su un approccio risks-rewards (rischi/benefici) e dipende dal contenuto sostanziale dell'operazione piuttosto che dalla forma contrattuale.
Lo Ias 17 elenca una serie di elementi (inclusa l'opzione di acquisto) per la classificazione di un contratto di leasing come finanziario che, individualmente o in combinazione tra loro, potranno costituire utili indicatori per la qualificazione del leasing, ma non elementi tipizzanti del leasing finanziario, in mancanza di uno o più dei quali si deve escludere la natura finanziaria di un determinato contratto.