Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 13 settembre 2010 alle ore 08:04.
Il trattamento delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti da operazioni di lease back ha sempre suscitato dubbi interpretativi, sia dal punto di vista dei profili contabili sia in ordine al regime fiscale. Il tema è stato oggetto della circolare del l'agenzia delle Entrate n. 38/E/2010 e della circolare Assonime n. 27 del 5 agosto che hanno contribuito a un maggior approfondimento delle problematiche esistenti.
Prima di tutto, però, occorre distinguere tra soggetti che adottano gli Ias/Ifrs nella redazione dei bilanci e soggetti che applicano i principi contabili nazionali.
I principi internazionali...
L'operazione di cessione e riacquisizione della disponibilità di un bene mediante la stipula di un contratto di locazione finanziaria è disciplinata dal paragrafo 59 dello Ias 17 secondo il quale le eventuali eccedenze del corrispettivo di vendita rispetto al valore contabile non devono essere rilevate immediatamente come proventi del venditore-locatario. La loro rilevazione, invece, deve essere differita e imputata lungo la durata del leasing. In sostanza, la plusvalenza non va considerata come provento del periodo in cui avviene la cessione ma deve essere ripartita lungo la durata del contratto.
Ma come si effettua il differimento? La gran parte delle imprese rilevano le plusvalenze al l'atto della cessione del bene riacquisito in leasing, iscrivono il bene in bilancio al maggior valore e riscontano le plusvalenze lungo la durata del leasing. In pratica, le plusvalenze vengono imputate pro-quota al conto economico (pro rata temporis) in corrispondenza dei maggiori ammortamenti sul bene reiscritto in bilancio a valori correnti. Tale impostazione contabile appare la più coerente con la natura dell'operazione che comprende in sé sia un atto di realizzo sia un'operazione di finanziamento cui la cessione del bene è strumentale.
Una parte minoritaria di imprese imputa, invece, la plusvalenza a incremento del debito che viene poi rimborsato lungo la durata del contratto; è, in sostanza, come se la cessione non fosse avvenuta e permane una divergenza tra importo del bene iscritto in bilancio e importo (più elevato) del debito.