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Questo articolo è stato pubblicato il 13 settembre 2010 alle ore 08:00.
A CURA DI
Giuseppe Debenedetto
I fabbricati rurali non pagano l'Ici solo se classificati in A/6 per le abitazioni e in D/10 per le costruzioni strumentali. Lo ha ribadito la sezione tributaria della Cassazione con la sentenza 17055 del 21 luglio 2010 e con altre quattro depositate nella stessa data. Si tratta di un'ulteriore conferma del consolidato orientamento giurisprudenziale – inaugurato dalle Sezioni unite con la pronuncia 18565/09 – secondo cui la ruralità dei fabbricati è vincolata alle risultanze catastali (A/6 o D/10) ed è precluso l'accertamento del giudice a eccezione di due casi: specifica impugnazione della categoria catastale; fabbricati non iscritti in catasto.
Per i giudici di legittimità, dunque, deve applicarsi il criterio "catastale", che impone la verifica della classificazione, e non già quello "funzionale" previsto dall'articolo 9 del Dl 557/93.
Dall'inizio dell'anno la Cassazione ha peraltro emesso oltre cento sentenze sull'argomento, tutte in linea con il principio sancito dalle Sezioni unite nell'agosto del 2009 (si veda Il Sole 24 Ore del 14 luglio 2010). Un'ondata inarrestabile che rischia di mettere definitivamente all'angolo la contraria interpretazione fornita dall'agenzia del Territorio con la nota 10933 del 25 febbraio 2010, secondo cui il classamento nelle categorie A/6 o D/10 costituisce una condizione sufficiente ma non necessaria per il riconoscimento della ruralità, che deve essere sempre effettuato in base all'articolo 9 del Dl 557/93 a prescindere dalle risultanze catastali.
Diversamente dalle precedenti pronunce (che si limitavano a richiamare il principio espresso dalle Sezioni unite), la Cassazione fa ora un passo avanti e spiega le ragioni per le quali i comuni sono tenuti ad applicare l'Ici. Viene in primo luogo evidenziato che la sentenza 227/09 della Corte costituzionale – che ha dichiarato l'illegittimità della norma "blocca-rimborsi" contenuta nella finanziaria 2008 – non può essere letta nel senso di considerare non dovuta l'Ici delle cooperative agricole, avendo la Consulta constatato soltanto il valore di interpretazione autentica della norma sopravvenuta (cioè dell'articolo 23, comma 1-bis della legge 14/09), senza entrare nel merito. Inoltre, sul presunto contrasto giurisprudenziale costituito dalle sentenze 24299 e 24300/09, i giudici di piazza Cavour fanno presente che tali pronunce riguardavano fabbricati inizialmente classificati D/7 e poi divenuti, appunto, D/10.