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Norme e Tributi Diritto

L'incorporazione della società non pregiudica la notifica

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Questo articolo è stato pubblicato il 15 settembre 2010 alle ore 08:19.

In caso di impugnazione di una sentenza, è legittima la sua notifica al procuratore della società estinta per incorporazione se l'operazione straordinaria è avvenuta dopo la chiusura della discussione del processo oggetto della sentenza da notificare e se, a colui che impugna la decisione, non sia stato notificato l'atto di incorporazione. A nulla rileva che la notifica sia avvenuta prima della riforma del diritto societario. A stabilirlo le sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 19509 depositata il 14 settembre.

Una società, incorporata con atto pubblico del 27 settembre 2000 (iscritto nel registro imprese il giorno dopo), ha proposto ricorso in Cassazione affinchè venisse dichiarata la nullità della notifica dell'atto di appello, avvenuta il 9 novembre 2000, al procuratore costituito della società che si era estinta per incorporazione. La terza sezione civile ha rimesso la questione alle sezioni unite per risolvere un contrasto interpretativo. In particolare, con l'ordinanza n. 2637/2006, la Cassazione aveva ritenuto che la fusione per incorporazione (in base all'articolo 2054 bis del codice civile, modificato dal decreto legislativo 6/03) non comportava l'estinzione della società incorporata e la creazione di un nuovo soggetto giuridico, ma solo una vicenda modificativo-evolutiva dello stesso soggetto, che conservava la propria identità.

Tale norma a parere del collegio sembrava avere natura interpretativa ed efficacia retroattiva rispetto alle fusioni perfezionatesi prima del 1° gennaio 2004 (entrata in vigore delle nuove disposizioni). Un'altra decisione, la n. 17855/2007, aveva affermato che le fusioni per incorporazione, avvenute prima di tale data, comportavano l'estinzione della società incorporata e l'estinzione del processo. Le sezioni unite hanno ritenuto che nella modifica dell'organizzazione societaria, essendo il fenomeno riconducibile alla volontà del soggetto, non sussiste l'esigenza garantistica che giustifica il verificarsi dell'effetto interruttivo e che non appare ragionevole gravare la parte interessata all'impugnazione dell'onere di una permanente consultazione del registro imprese. Da qui la validità della notifica al procuratore della società estinta.

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