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Norme e Tributi Approfondimenti

PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO / Conferimenti light dalle persone

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Questo articolo è stato pubblicato il 15 settembre 2010 alle ore 08:00.

Sul conferimento di partecipazioni di controllo la circolare 33/E/2010 ha fornito interpretazioni innovative rispetto al passato, con rilevanti conseguenze in campo dichiarativo, importanti in vista della scadenza dell'invio telematico di Unico 2010. I contenuti della circolare interessano le operazioni di conferimento eseguite sia da persone fisiche sia da società, per cui gli effetti possono prodursi sia sul quadro RT di Unico persona fisica, sia sul quadro RF del modello per società di capitali o di persone (si vedano gli esempi qui accanto). L'articolo 177, comma 2 del Tuir stabilisce che, in caso di conferimento di partecipazioni di controllo, il valore del conferimento è stabilito dall'entità dell'incremento di patrimonio netto della conferitaria. Il conferimento è quindi realizzativo, ma può tradursi in un conferimento a «neutralità indotta» se l'aumento di capitale della conferitaria è esattamente uguale al valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione in capo al conferente. Su questo regime particolarmente conveniente l'Agenzia aveva negato che esso potesse applicarsi alla persona fisica che conferiva partecipazioni in società di cui era socio oppure che fosse applicabile a società appartenenti ad un unico gruppo. La conseguenza era che il conferimento doveva avvenire a valore normale con emersione di plusvalenze fiscalmente rilevanti. La circolare 33/E/10, invece, compie una radicale rivisitazione di queste tesi con ripercussioni sui conferimenti eseguiti nel 2009.

Se una persona fisica ha conferito una partecipazione di controllo a una holding di cui è socio, l'operazione non dà luogo necessariamente a plusvalenze considerando come dato di realizzo il valore normale. La circolare 33 precisa che il conferimento eseguito ex articolo 177, comma 2 del Tuir «è posto su un piano di pari dignità con la disciplina dell'articolo 9 del Tuir» e quindi si pone come una scelta legittima del contribuente che voglia trasferire le partecipazioni dalla sfera personale a un contenitore societario. Sembra quindi superata l'interpretazione restrittiva della risoluzione 57/2007. Il riflesso dichiarativo della nuova tesi è rilevante poiché, potendo eseguire il conferimento al valore fiscalmente riconosciuto, potrebbe non aversi alcuna plusvalenza da dichiarare nel quadro RT, mentre ragionando con la tesi della risoluzione 57/07 si sarebbe dovuto rilevare plusvalenze da esporre nelle sezioni II o III del quadro. Se poi una società avesse conferito nel 2009 una partecipazione di controllo ad altra società dello stesso gruppo, l'operazione sarebbe stata assoggettata a valore normale (risoluzione 446/08); quindi la plusvalenza avrebbe dovuto trovare collocazione nel quadro RF, mediante una variazione in aumento. Con la circolare 33 si precisa che il conferimento di partecipazioni può essere eseguito applicando l'articolo 177, comma 2 del Tuir, sia nel caso che l'operazione coinvolga soggetti indipendenti, sia «all'interno di gruppi societari e/o familiari». Il conferimento, pertanto, può avvenire allo stesso valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione se la conferitaria esegue un aumento di capitale dello stesso valore, il che comporta, da punto di vista dichiarativo, l'assenza della variazione in aumento.

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Tags Correlati: Partecipazioni societarie

 

PLUSVALENZE TASSABILI
Un'operazione realizzativa
Il conferimento di partecipazioni di controllo (eseguito sia da società che da persone fisiche) in base all'articolo 177, comma 2 del Tuir è certamente un'operazione realizzativa, quindi suscettibile di creare plusvalenze tassabili, ma può essere evitata la formazione della plusvalenza pilotando opportunamente l'aumento di capitale della società conferitaria. Se l'aumento di capitale avviene allo stesso valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione oggetto del conferimento, l'operazione non presenta rilievi fiscali

CONTABILITÀ
Il doppio valore
Il conferimento di partecipazioni ex articolo 177, comma 2 rimane pur sempre un'operazione realizzativa e non neutrale. Ciò comporta che se la partecipazione oggetto del conferimento presenta un doppio valore, cioè valore civile maggiore di quello fiscale, il conferimento determina il realizzo di plusvalenza fiscale anche se è avvenuto allo stesso valore contabile che la partecipazione presentava in capo al conferitario. Questa è la diretta conseguenza della natura realizzativa del conferimento

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