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Questo articolo è stato pubblicato il 16 settembre 2010 alle ore 09:51.
MILANO - La registrazione del blog non è obbligatoria ma vivamente consigliata. Almeno se si intende usufruire delle tutele costituzionali a protezione della stampa. Il tribunale di Milano prova a fare chiarezza sui vincoli a carico dei blogger e sottolinea come può essere eseguito il sequestro di un articolo uscito su un sito se il blog non è stato registrato e non ne è stato indicato il direttore responsabile. A prendere posizione è stata l'XI sezione penale, come giudice del riesame, con ordinanza del 21 giugno, nella quale viene confermato il provvedimento di sequestro deciso dal Gip nei confronti di parte di un articolo pubblicata su un sito di informazione politica.
Il tribunale ha, di fatto, seguito una sorta di equazione giuridica in base alla quale le garanzie attribuite dalla legge alle pubblicazioni su carta possono essere estese all'online solo se sono state adempiute alcune prescrizioni a tutela della collettività come la registrazione (che prevede, tra l'altro, l'indicazione del nome e del domicilio del direttore responsabile). Un adempimento che consente, per esempio, l'identificazione preventiva dei responsabili del prodotto editoriale, garantendo in questo tutta la collettività dei lettori.
La pronuncia muove dall'ormai acquisita equiparazione tra articolo su carta e articolo telematico operata dall'articolo 1 della legge n. 62/2001, con relativo obbligo di registrazione, ma solo nel caso l'editore intenda ottenere le sovvenzioni previste per il settore e disciplinate dalla medesima legge. Quanto al resto, nessun obbligo, ma semplice facoltà. Con relativo compito dell'interprete di valutare caso per caso se le disposizioni che riguardano la stampa si possono estendere anche alle pubblicazioni online come un blog.
Così, se da una parte l'ordinanza si allinea alla posizione contraria già espressa dal tribunale di Milano sull'estensione al telematico dell'aggravante (articolo 13 della legge n. 47 del 1948) stabilita per la stampa perché si tratterebbe di un'estensione analogica "in malam partem" vietata dal nostro ordinamento, riflessione diversa va fatta sull'allargamento delle garanzie previste in materia di sequestro dall'articolo 21 della Costituzione (divieto in via generale fatti salvi casi espressamente previsti da leggi specifiche).