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Norme e Tributi Diritto

Per la conciliazione mediatori autocertificati

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Questo articolo è stato pubblicato il 17 settembre 2010 alle ore 07:57.

Un registro e un elenco. Con iscritti d'ufficio e altri da verificare. Ampio spazio all'autocertificazione e mediatori con laurea breve. Tariffe flessibili. Sono questi alcuni dei punti chiave del regolamento messo a punto dal ministero della Giustizia sulla conciliazione. Un passaggio indispensabile, e molto atteso, senza il quale il debutto della mediazione obbligatoria per un nutrito numero di cause, in calendario per la prossima primavera, non sarebbe possibile. Ma anche un passaggio accidentato perché un giudizio assai critico del Consiglio di Stato ha stroncato alcuni punti del provvedimento. Ora, le critiche dei giudici amministrativi dovrebbero trovare seguito in aggiustamenti del testo prima del parere definitivo che potrebbe essere espresso lunedì.

Il regolamento istituisce il registro dei mediatori, articolato in due parti (una per gli enti pubblici e una per quelli privati), a loro volta divise in varie sezioni per meglio identificare, soprattutto, i mediatori con competenze specifiche nella materia dei rapporti di consumo e internazionale. Per poter essere iscritti al registro servirà, tra l'altro, il possesso di un capitale non inferiore a 10mila euro – il riferimento è a quello necessario per la costituzione di una srl – una dimostrata capacità organizzativa, attestata dallo svolgimento dell'attività in almeno due regioni o province, il possesso di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500mila euro per la responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione.

Quanto ai mediatori, dovranno essere almeno in cinque e, sul versante della qualificazione, essere in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea triennale oppure, in alternativa, essere iscritti a un ordine o a un collegio professionale. I requisiti di onorabilità dei mediatori prevedono poi l'assenza di condanne definitive per delitti non colposi o a pene detentive non sospese, dell'interdizione anche temporanea da pubblici uffici, di misure di prevenzione o sicurezza, ma anche l'assenza di sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.Con l'eccezione della polizza di assicurazione che va sempre consegnata al momento della richiesta di iscrizione, tutto il resto della documentazione può essere attestato attraverso una semplice autocertificazione.

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Tags Correlati: Camera di Commercio | Consiglio di Stato | Norme sulla giustizia

 

Gli organismi costituiti, anche in forma associata dalle camere di commercio e dai consigli degli ordini professionali, dopo verifica dell'esistenza dell'assicurazione e dei requisiti dei mediatori, sono iscritti con la sola presentazione della domanda. Inseriti di diritto anche gli enti che fanno parte del registro dei conciliatori in materia di controversie societarie.
I mediatori, che dovranno indicare la sezione del registro cui desiderano essere iscritti, non saranno legati da una sorta di esclusiva all'ente, ma potranno svolgere la loro attività per non più di cinque organismi di conciliazione. Gli enti iscritti al registro dovranno anche introdurre un regolamento di procedura che potrà prevedere anche l'obbligo di convocazione personale delle parti, le cause di incompatibilità dei mediatori, la limitazione della mediazione ad alcune materie. Escluso, invece, l'utilizzo solo del canale telematico.

L'indennitàcomprende le spese di avvio del procedimento, 40 euro fissi, e le spese di mediazione. È però lasciata ampia mano libera quanto a un possibile aumento di un quinto nel caso di controversie di particolare complessità.
Viene poi istituito l'elenco degli enti formatori, anche questo articolato in due parti e più sezioni. Per l'iscrizione l'ente dovrà assicurare percorsi di formazione non inferiori a 50 ore su materie specifiche indicate dal regolamento, un massimo di 30 partecipanti per corso e una prova conclusiva di almeno quattro ore.
Le riserve del Consiglio di Stato si sono concentrate su alcuni aspetti specifici come la riserva di fatto per i formatori e l'assenza di chiarezza sul rapporto fra enti e organismi. Ma le perplessità hanno investito anche la mancanza di un'analisi dell'impatto della conciliazione così da impedire «anche sul piano formale l'espressione del parere».

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