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Questo articolo è stato pubblicato il 17 settembre 2010 alle ore 07:57.
Un registro e un elenco. Con iscritti d'ufficio e altri da verificare. Ampio spazio all'autocertificazione e mediatori con laurea breve. Tariffe flessibili. Sono questi alcuni dei punti chiave del regolamento messo a punto dal ministero della Giustizia sulla conciliazione. Un passaggio indispensabile, e molto atteso, senza il quale il debutto della mediazione obbligatoria per un nutrito numero di cause, in calendario per la prossima primavera, non sarebbe possibile. Ma anche un passaggio accidentato perché un giudizio assai critico del Consiglio di Stato ha stroncato alcuni punti del provvedimento. Ora, le critiche dei giudici amministrativi dovrebbero trovare seguito in aggiustamenti del testo prima del parere definitivo che potrebbe essere espresso lunedì.
Il regolamento istituisce il registro dei mediatori, articolato in due parti (una per gli enti pubblici e una per quelli privati), a loro volta divise in varie sezioni per meglio identificare, soprattutto, i mediatori con competenze specifiche nella materia dei rapporti di consumo e internazionale. Per poter essere iscritti al registro servirà, tra l'altro, il possesso di un capitale non inferiore a 10mila euro – il riferimento è a quello necessario per la costituzione di una srl – una dimostrata capacità organizzativa, attestata dallo svolgimento dell'attività in almeno due regioni o province, il possesso di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500mila euro per la responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione.
Quanto ai mediatori, dovranno essere almeno in cinque e, sul versante della qualificazione, essere in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea triennale oppure, in alternativa, essere iscritti a un ordine o a un collegio professionale. I requisiti di onorabilità dei mediatori prevedono poi l'assenza di condanne definitive per delitti non colposi o a pene detentive non sospese, dell'interdizione anche temporanea da pubblici uffici, di misure di prevenzione o sicurezza, ma anche l'assenza di sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.Con l'eccezione della polizza di assicurazione che va sempre consegnata al momento della richiesta di iscrizione, tutto il resto della documentazione può essere attestato attraverso una semplice autocertificazione.