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Questo articolo è stato pubblicato il 18 settembre 2010 alle ore 09:36.
Non c'è solo l'adeguamento dei compensi nella nuova tariffa dei commercialisti. L'altra importante novità riguarda il recepimento delle nuove attività previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 139/2005, dalla riforma del diritto societario, da quella del diritto fallimentare e dalle disposizioni tributarie.
In particolare, l'onorario del professionista oscilla tra lo 0,5% e il 2% del valore dei capitali oggetto delle prestazioni relative alla struttura finanziaria delle aziende in caso di studi e adempimenti per la collocazione di titoli sul mercato (o studi sull'andamento futuro che quindi forniscono un consiglio di investimento) e in caso di valutazione tecnica per l'iniziativa d'impresa o di predisposizione del business plan per l'accesso ai finanziamenti.
L'onorario viene invece calcolato sul valore della pratica (sempre in misura compresa tra lo 0,5 e il 2%) in caso di ristrutturazioni degli assetti societari, aziendali, organizzativi o produttuvi; consulenza nella programmazione degli enti locali; monitoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese; redazione delle informative ambientali; predisposizione dei rendiconti degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti.
Sul fronte delle norme tributarie vengono previsti onorari specifici per l'elaborazione delle domande di agevolazioni o benefici, il rilascio delle certificazioni tributarie e le trasmissioni telematiche delle dichiarazioni.
Le nuove tariffe si applicano anche alle valutazioni peritali quali le relazioni previste dagli articoli 67 (il piano per consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa), 161 (la relazione che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del concordato) e 182 bis (la relazione sull'attuabilità dell'accordo di ristrutturazione del debito) della legge fallimentare.
Le nuove tariffe non dimenticano la riforma societaria: vengono infatti stabiliti compensi spettanti per la redazione della relazione degli esperti in presenza di operazioni di leveraged buy out; compensi previsti per la stesura dei patti parasociali e compensi spettanti ai componenti del consiglio di sorveglianza.