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Questo articolo è stato pubblicato il 20 settembre 2010 alle ore 08:02.
Un ulteriore passo avanti in un'ottica di razionalizzazione e coordinamento della disciplina fiscale applicata alle energie rinnovabili. È quello compiuto dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 88/E del 25 agosto 2010, in risposta a un interpello proposto dal Gestore dei servizi energetici (Gse).
Negli ultimi anni si è assistito all'introduzione di norme e regolamenti tesi all'incentivazione della produzione da fonti rinnovabili da parte delle autorità politiche ed economiche (ministero dello Sviluppo economico, Autorità per l'energia e il gas, e così via). Spesso però questi interventi incentivanti sono stati concepiti senza considerarne gli aspetti tributari correlati, che in alcuni casi, tramite il loro impatto, avrebbero potuto mutare sensibilmente i risultati finali dell'incentivo.
Fin dal 2007 l'agenzia delle Entrate, con la circolare n. 46/E, ha compiuto un primo sforzo logico interpretativo elencando i diversi trattamenti tributari applicati nei confronti degli incentivi riconosciuti ai produttori di energia elettrica da fonte solare (tariffa incentivante). In quella sede fu elaborato dalla prassi dell'Agenzia un concetto che a oggi è divenuto un cardine della fiscalità delle energie rinnovabili. Ovvero: «L'utilizzo di impianti di piccola dimensione installati per la produzione di energie rinnovabili a fronte dei bisogni energetici dell'abitazione o della sede dell'utente si ritiene, per presunzione sistematica, realizzato in un contesto sostanzialmente privatistico e, quindi, l'eventuale vendita di energia prodotta in esubero da parte del responsabile dell'impianto e remunerata non concretizza lo svolgimento di una attività commerciale abituale».
Questa interpretazione – originariamente individuata nei confronti degli incentivi attribuiti alle produzioni di energia elettrica da fonte solare – con la risoluzione 88/E/2010 viene riconosciuta valida e applicabile alle produzioni di altre energie rinnovabili, quali l'eolico e tutte le altre fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, come ad esempio il geotermico e le risorse agro-forestali (biomasse).
Secondo quanto sancito dalle Entrate, la produzione di energia elettrica avviene in «contesto sostanzialmente privatistico» qualora l'impianto, per la sua collocazione (ad esempio, sul tetto dell'abitazione o su un'area di pertinenza), risulti istallato essenzialmente per far fronte ai bisogni energetici dell'abitazione o sede dell'utente (ovvero per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e, a tal fine, risulti posto direttamente al servizio dell'abitazione o della sede. In questi casi, la produzione di energia non concretizza lo svolgimento di un'attività commerciale, purché le dimensioni dell'impianto siamo contenute entro i 20 Kw.