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Questo articolo è stato pubblicato il 20 settembre 2010 alle ore 08:02.
L'Ici continua a creare qualche incertezza agli operatori del settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare da fonte eolica e fotovoltaica. Il dubbio principale riguarda l'applicazione concreta del l'imposta comunale alle unità immobiliari costituite dagli impianti eolici e fotovoltaici. Ad alimentare l'incertezza contribuiscono le dissonanti posizioni dell'agenzia del Territorio e di quella delle Entrate – in particolare in relazione agli impianti fotovoltaici – basate su discordanti pronunce dei giudici.
Le sentenze riguardano l'applicazione delle norme che governano la procedura di accatastamento di questi impianti e la loro inclusione nelle differenti categorie catastali D/1 (opifici industriali) oppure E/3 (costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche) o E/9 (edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E).
In relazione all'Ici, le conseguenze che si producono sono diametralmente opposte: in caso di accatastamento nella categoria D/1, l'impianto è da assoggettare all'imposta, mentre è esente se accatastato nelle categorie del gruppo E. Da questa dicotomia continua a prendere fiamma il dibattito, con rilevanti ripercussioni sulla stabilità dei flussi considerati dai modelli economico-finanziari che simulano la sostenibilità dell'indebitamento bancario delle società che realizzano e gestiscono tali impianti: prevedere o meno il pagamento dell'Ici, infatti, può in alcuni casi rappresentare l'elemento discriminante per la fattibilità dell'investimento.
In relazione agli impianti eolici, la posizione dell'agenzia del Territorio è quella manifestata nella circolare n. 14/2007 che, recependo il concetto di «stretta complementarietà» con l'unità immobiliare sancita dalla Cassazione con sentenza n. 13319/2006, ha concluso che l'aerogeneratore, nel suo complesso di elementi posati al suolo e aerei – per quanto questi ultimi siano meccanicamente separabili dagli altri – è compatibile con le caratteristiche intrinseche di un opificio industriale e, come tale, deve essere assoggettato a Ici. A tali fini, non è di nessuna rilevanza sia la finalità di produzione di energia "pulita", come non è di nessun favore il fatto che la costruzione di tali impianti sia incentivata.