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Norme e Tributi Approfondimenti

La categoria catastale fa scattare il prelievo Ici

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Questo articolo è stato pubblicato il 20 settembre 2010 alle ore 08:02.


L'Ici continua a creare qualche incertezza agli operatori del settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare da fonte eolica e fotovoltaica. Il dubbio principale riguarda l'applicazione concreta del l'imposta comunale alle unità immobiliari costituite dagli impianti eolici e fotovoltaici. Ad alimentare l'incertezza contribuiscono le dissonanti posizioni dell'agenzia del Territorio e di quella delle Entrate – in particolare in relazione agli impianti fotovoltaici – basate su discordanti pronunce dei giudici.
Le sentenze riguardano l'applicazione delle norme che governano la procedura di accatastamento di questi impianti e la loro inclusione nelle differenti categorie catastali D/1 (opifici industriali) oppure E/3 (costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche) o E/9 (edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E).
In relazione all'Ici, le conseguenze che si producono sono diametralmente opposte: in caso di accatastamento nella categoria D/1, l'impianto è da assoggettare all'imposta, mentre è esente se accatastato nelle categorie del gruppo E. Da questa dicotomia continua a prendere fiamma il dibattito, con rilevanti ripercussioni sulla stabilità dei flussi considerati dai modelli economico-finanziari che simulano la sostenibilità dell'indebitamento bancario delle società che realizzano e gestiscono tali impianti: prevedere o meno il pagamento dell'Ici, infatti, può in alcuni casi rappresentare l'elemento discriminante per la fattibilità dell'investimento.
In relazione agli impianti eolici, la posizione dell'agenzia del Territorio è quella manifestata nella circolare n. 14/2007 che, recependo il concetto di «stretta complementarietà» con l'unità immobiliare sancita dalla Cassazione con sentenza n. 13319/2006, ha concluso che l'aerogeneratore, nel suo complesso di elementi posati al suolo e aerei – per quanto questi ultimi siano meccanicamente separabili dagli altri – è compatibile con le caratteristiche intrinseche di un opificio industriale e, come tale, deve essere assoggettato a Ici. A tali fini, non è di nessuna rilevanza sia la finalità di produzione di energia "pulita", come non è di nessun favore il fatto che la costruzione di tali impianti sia incentivata.

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Tags Correlati: Agenzia Entrate | Corte Costituzionale | Corte di Cassazione | Ctp | E. Da | Norme sulla giustizia |

 

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, la ragione del differente approccio assunto dalle autorità fiscali risiede nella supremazia che l'agenzia delle Entrate (circolare n. 46/2007) ha conferito al concetto di «autonomia funzionale» dell'impianto. Secondo questa nozione, un impianto fotovoltaico posizionato su un terreno non costituisce un manufatto infisso al suolo, dal momento che è possibile rimuovere agevolmente i suoi moduli componenti per spostarli in un altro sito mantenendo inalterata la loro funzionalità. Ne consegue, quindi, che nel caso dei pannelli fotovoltaici non si possa ravvisare quella stretta complementarità con l'unita immobiliare (terreno) così come sancita dalla Cassazione con la sentenza n. 13319/2006 che comporterebbe l'assoggettamento al tributo dell'impianto, oltre che del terreno.
Al contrario, l'agenzia del Territorio fonda le proprie ragioni giuridiche nella sentenza n. 16824/2006 della Suprema corte e ricorre al concetto della «connessione strutturale», intesa quale incorporazione-fissità del bene al suolo, rinvenibile nella sentenza della Corte costituzionale n. 162/2008. Da qui la risoluzione n. 3/2008, che assimila il pannello fotovoltaico alle turbine idroelettriche (cui la sentenza della Corte costituzionale si riferiva), per definire le aree che ospitano gli impianti fotovoltaici quali unità immobiliari iscrivibili nella categoria catastale D/1, assoggettabili a Ici. Il tutto secondo un'impostazione che attribuisce un'importante funzione classificatoria alla destinazione d'uso prevalente: le aree che ospitano gli impianti fotovoltaici sono, in quanto sottratte alla produzione agricola, non potrebbero essere iscritti nella categoria catastale E.
In questa bagarre interpretativa, nessun pregio sembra esser stato riconosciuto alle norme che assimilano gli impianti eolici e fotovoltaici a unità immobiliari che hanno natura di pubblica utilità e carattere indifferibile ed urgente, come stabilito dall'articolo 12 del Dlgs n. 387/2003 e ribadito nella sentenza n. 11/2009 della Ctp di Bologna in materia di impianti eolici. Questa assimilazione permetterebbe – con un minimo sforzo ermeneutico – di accatastare tali impianti nel gruppo E ed esentarli così dal pagamento dell'imposta. Il condizionale, però, è d'obbligo: l'agenzia del Territorio, infatti, ha precisato nella circolare n. 4/2007 che affinché un'unità immobiliare possa essere accatastata nel gruppo E, la natura di pubblica utilità dell'impianto deve essere prevalente rispetto alla sua vocazione commerciale. La questione, dunque, resta aperta in attesa di ulteriori chiarimenti.
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